Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 45Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 75 [Rendiconto]

Contro

Nessun ulteriore commento. Si rimanda alle considerazioni relative all’articolo 66 dell'avamprogetto LVAMal.

Pro

testo

Articolo 76 [Responsabilità]

Contro

Il Cantone JU giudica inutile una limitazione della responsabilità in via preliminare (articolo 76 capoverso 2). Inoltre, la limitazione della responsabilità in caso di intervento di terze parti nella catena dei nessi causali è un principio generale del diritto della responsabilità civile, per cui è superfluo farne menzione. Se tale limitazione dovesse essere mantenuta, andrebbe anche precisato che essa non verrebbe applicata qualora, in caso di (grave) violazione di doveri d‘ufficio, l’autorità di vigilanza dovesse assumersi la responsabilità del danno.

santésuisse, SVK e le casse malati Assura e Groupe Mutuel ritengono che la limitazione della responsabilità dell’autorità di vigilanza non sia in alcun caso giustificata. Essendo sufficiente un rimando alla legge sulla responsabilità della Confederazione (LR, RS 170.32), il capoverso 2 andrebbe abrogato. A conforto di questa opinione, santésuisse, SVK e Groupe Mutuel sostengono che, oltre a ottemperare a funzioni di sorveglianza, l’autorità di vigilanza sarebbe in grado di adottare misure di ampia portata. E questo contrariamente alla FINMA, la quale risponde solo di eventuali omissioni. Inoltre, nel settore dei mercati finanziari il danno può essere dell’ordine di miliardi, il che giustifica una limitazione della responsabilità della FINMA, mentre nell’assicurazione sociale malattie si tratta di cifre molto inferiori e quindi l’autorità di vigilanza potrebbe assumersene il carico.

Considerato il previsto rafforzamento dell’autorità di vigilanza, alle casse malati rimarrebbe poco margine di manovra; essa deve quindi responsabilizzarsi e non può certo sottrarsi a tale responsabilità con la giustificazione di non possedere le conoscenze e le facoltà necessarie per adempiere ai suoi complessi compiti.

Kieser chiede che la responsabilità non possa essere evidentemente esclusa nei casi in cui alla violazione di obblighi da parte di soggetti sottoposti a vigilanza si aggiungesse una propria violazione da parte dell’autorità di vigilanza. La constatazione che quest’ultima non possa essere chiamata a rispondere per danni riconducibili a violazioni di obblighi da parte di soggetti sottoposti a vigilanza è talmente ovvia da risultare superflua.

Pro

testo

Articolo 77 [Esenzione fiscale]

Contro