Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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2.6.2.2 Revisione del Codice penale

Proposta per l’articolo 195 lettera a CP (nuovo)

a. Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne o ne incoraggia la prostituzione per trarne vantaggi patrimoniali,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni97.

A differenza della versione attuale, il nuovo tenore dell’articolo 195 CP non si limita a punire l’avviamento di un minore alla prostituzione influenzandone la libertà decisionale, ma contempla anche il fatto di facilitare o favorire in qualsiasi modo la prostituzione minorile traendone vantaggi patrimoniali. Come nel caso dell’attuale articolo 195 CP, i possibili autori sono in particolare i protettori, i gestori di postriboli, i locatori, i gestori di servizi erotici, nightclub, cabaret, agenzie di escort, ecc. Tali soggetti favoreggiano la prostituzione di minori incitandoli a esercitare tale attività per trarne vantaggi economici. Si pensi ad esempio alla locazione di saloni oppure all’assunzione di minori in locali a luci rosse. L’espressione «altrimenti sfruttare un minore per tali propositi» ai sensi della Convenzione non ha un significato immediato a sé stante e dovrebbe rientrare completamente nelle fattispecie dell’articolo 19 numero 1 lettere a–c. L’ampia comminatoria dell’articolo 195 consente di tenere adeguatamente conto dei molteplici fatti possibili.

Proposta per l’articolo 196 CP (nuovo): Atti sessuali con minori in cambio di denaro (titolo marginale)

Chiunque, in cambio di denaro, compie atti di carattere sessuale con un minore o lo induce a compiere tali atti è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

In tal caso è considerato autore chiunque, in cambio di denaro, compia un atto di carattere sessuale con un minore o faccia compiere a un minore un atto sessuale su di sé o su un terzo. Elemento essenziale è il pagamento o la promessa di un corrispettivo per le prestazioni fornite. Tale corrispettivo può essere in denaro o di altro tipo, ovvero ogni altra utilità economica come ad esempio stupefacenti, alloggio, cibo, articoli griffati, abiti, vacanze, ecc. È irrilevante che il corrispettivo sia effettivamente dato, di per sé basta che venga promesso. Non è neppure indispensabile che il minore si prostituisca con regolarità. È sufficiente che la vittima offra il proprio corpo in cambio di denaro, occasionalmente o per la prima volta. È inoltre ininfluente il tipo di prestazioni sessuali fornite in concreto. Non è peraltro necessario che si giunga all’atto sessuale completo. Non importa neppure se l’atto è stato compiuto attivamente o subito passivamente98. Decisivo è invece il nesso causale tra la prestazione sessuale e il corrispettivo; è difatti indispensabile la presunzione oggettiva che il corrispettivo (promesso) sia all’origine dell’atto sessuale o del consenso della vittima e che non si tratti di una relazione amorosa. Sono considerati minori le persone di sesso femminile o maschile di età inferiore ai 18 anni. Essi non sono punibili. Il fatto che la vittima acconsenta a compiere l’atto sessuale non incide sulla punibilità dell’autore.

97 Comminatoria conforme all’avamprogetto di legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio; www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2010.

98 Per quanto concerne la definizione di prostituzione cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 8 seg. ad art. 195.