Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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Lo scopo della norma consiste nel proteggere i bambini e gli adolescenti dalla prostituzione e non nel criminalizzare i contatti sessuali inseriti in una relazione amorosa con minori che hanno compiuto 16 anni. I regali offerti nel contesto di tali relazioni non hanno le caratteristiche di un compenso. Lo scambio di inviti o regali tra adolescenti non deve essere punibile, anche se fatti nella speranza di ottenere favori sessuali. L’autore è punibile unicamente se la vittima tollera i contatti sessuali al solo scopo di ottenere una controprestazione di natura patrimoniale. Tuttavia, risulta piuttosto difficoltoso tracciare i limiti nei casi in cui ad esempio una diciassettenne accetta una relazione con un partner decisamente più anziano che le offre regali molto costosi. Va verificato per ogni singolo caso se non vi siano gli estremi del reato.

È comminata una pena detentiva sino a tre anni, in analogia agli articoli 188, 192 e 193 CP. Inoltre vi è concorso ideale con l’articolo 187 CP.

La revisione proposta del Codice penale proposta la Svizzera è atta ad adempire i pertinenti requisiti della Convenzione.

2.6.3 Art. 20 Pedopornografia

Secondo l’articolo 20 paragrafo 1 ogni Stato aderente punisce il fatto di produrre, offrire, rendere disponibile, distribuire o trasmettere materiale pedopornografico. L’articolo impone agli Stati aderenti di perseguire il possesso e il procacciamento di materiale pedopornografico99 nonché l’accesso a materiale pedopornografico attraverso tecnologie di informazione e di comunicazione.

2.6.3.1 Diritto vigente

Nel diritto svizzero la pedopornografia è disciplinata all’articolo 197 CP, norma che s’intende rivedere con la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio (Armonizzazione delle pene nel Codice penale). L’avamprogetto100 è stato in consultazione fino al 10 dicembre 2010. Il Consiglio federale non ha ancora deciso le ulteriori tappe di questo voluminoso progetto. Le osservazioni seguenti si riferiscono comunque al tenore dell’articolo 197 CP proposto dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale. Le modifiche legislative richieste dalla Convenzione si fondano su tale testo e non sulle disposizioni attualmente in vigore. In questa sede non vanno di nuovo approfondite le modifiche apportate all’articolo 197 CP dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale, in quanto non hanno per oggetto l’attuazione della Convenzione e, per certi aspetti, si spingono oltre. L’analisi dei due avamprogetti confluirà successivamente in un disegno consolidato per l’articolo 197 CP.

L’articolo 197 numeri 3 e 3bis AP-CP punisce le azioni tipiche contemplate dalla Convenzione: il numero 3 copre l’intero spettro di atti ipotizzabili, eccetto il consumo, disciplinato al numero 3bis, il quale statuisce inoltre che tutti i reati di cui al numero 3 commessi per consumo personale di pornografia riceveranno il medesimo trattamento e una punizione uniforme. Tutti i reati previsti dalla Convenzione sono

99 Per se stessi o per un’altra persona.

100 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Vorlage.pdf;