Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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sessuale (art. 189 CP) o della violenza carnale (art. 190 CP). A seconda del caso è pure ipotizzabile un combinato disposto con l’articolo 193 CP (sfruttamento dello stato di bisogno). Per contro, il diritto penale svizzero vigente non punisce i contatti sessuali consensuali in cambio di denaro tra adulti e minori che hanno compiuto i 16 anni e dunque hanno raggiunto la maggiore età sessuale, a condizione che quest’ultimi abbiano consentito all’atto per libera scelta e consapevoli di tutte le circostanze e che non vi sia un rapporto di dipendenza nei confronti dell’autore ai sensi dell’articolo 188 CP.

L’adesione della Svizzera alla Convenzione richiede quindi una pertinente integrazione del Codice penale (art. 196 CP nuovo; cfr. n. 2.6.2.2).

Diritto civile

Nell’ottica del diritto civile va evidenziato quanto segue: il cliente e la prostituta (minorenne) stabiliscono un rapporto contrattuale. Oggetto del contratto è una prestazione sessuale offerta in cambio di soldi. Conformemente all’articolo 17 CC, i minorenni non hanno l’esercizio dei diritti civili e non possono dunque sottoscrivere validamente contratti senza il consenso dei loro genitori. Senza questo consenso possono esercitare soltanto diritti inerenti alla loro personalità (art. 19 cpv. 2 CC). Tuttavia, la prostituzione non rientra in tale deroga, visto che può pregiudicare lo sviluppo sessuale degli interessati, traumatizzarli e destabilizzarli dal punto di vista psichico e sociale. Di sopraggiunta, il consenso alla prostituzione sarebbe inconciliabile con il dovere di educazione dei genitori, tenuti a favorire e proteggere lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio (art. 302 CC). Inoltre, se il bene del figlio è minacciato, l’autorità tutoria ordina misure opportune per proteggerlo (art. 307 CC). In tale ambito un minore non può dunque concludere contratti validi.

Diritto cantonale

Avendo la Confederazione esaurito la propria competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale (art. 123 cpv. 1 Cost.), in linea di principio i Cantoni non hanno la possibilità di emanare norme materiali in tale ambito. Tuttavia, chiunque contravvenga alle disposizioni cantonali sui luoghi, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione e contro molesti fenomeni concomitanti è punito ai sensi dell’articolo 199 CP. Tali disposizioni cantonali (segnatamente nelle leggi cantonali in materia di prostituzione) costituiscono misure classiche in materia di polizia del commercio, volte a proteggere il pubblico. Sebbene determinati Cantoni abbiano già provveduto a introdurre disposizioni di vario genere in materia di prostituzione minorile92, a questo titolo è possibile contemplare soltanto misure di protezione sussidiarie per minori dai 16 ai 18 anni, quali ad esempio sanzioni amministrative oppure la chiusura degli esercizi che impiegano prostitute minorenni.

Interventi parlamentari

Nel corso degli ultimi anni sono stati depositati parecchi interventi parlamentari che chiedono di rendere punibile il ricorso alle prestazioni sessuali di minorenni di età compresa tra i 16 e i 18 anni dietro compenso in denaro, in particolare le mozioni

92 Ad es. GE, NE e JU.