Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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Secondo l’articolo 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) è punito chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunga carnalmente o compia un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Tale articolo tutela la libertà sessuale. Si tratta di proteggere le persone che non sono in grado di dare il loro consenso o opporsi a un atto sessuale. La vittima, al momento della commissione del reato, deve essere completamente indifesa e tale stato non deve essere stato provocato dall’autore. Gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere si differenziano dalle fattispecie di sfruttamento degli articoli 188, 192 e 193 CP, nella misura in cui la vittima, per motivi di carattere psichico o fisico, durante l’atto sessuale non è in grado di scegliere liberamente se acconsentirvi od opporvisi. Va da sé che numerose persone incapaci di discernimento, ad esempio i disabili mentali o i bambini molto piccoli, non possono in nessun caso dare un consenso valido, idoneo a escludere la tipicità dei fatti88. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tra l’articolo 187 e 191 CP esiste un concorso ideale. L’articolo 191 CP prevale sulle fattispecie di sfruttamento previste agli articoli 188, 192 e 193 CP, che costituiscono violazioni meno incisive della libertà sessuale.

Il diritto penale svizzero vigente adempie pertanto tutti i requisiti dell’articolo 18 della Convenzione.

2.6.2 Art. 19 Prostituzione minorile

Ogni Stato aderente punisce chi recluta un minore o lo coinvolge nella prostituzione (par. 1 lett. a), lo obbliga alla prostituzione o ne trae profitto o sfrutta altrimenti un minore per tali propositi (par. 1 lett. b) oppure ricorre alla prostituzione minorile (par. 1 lett. c). Il termine «prostituzione minorile» significa usare un minore per attività sessuali per le quali sono offerti o promessi soldi o altre forme di rimunerazione o corrispettivo, a prescindere dal fatto che tale pagamento sia promesso o corrisposto al minore stesso o a un terzo (par. 2).

2.6.2.1 Diritto vigente

Reclutare un minore o coinvolgere il minore nella prostituzione (art. 19 par. 1 lett. a della Convenzione)

Conformemente all‘articolo 195 capoverso 1 CP è punito chiunque sospinga alla prostituzione un minorenne. Il bene giuridico tutelato è il diritto alla libertà di autodeterminazione sessuale della persona che si prostituisce e la protezione del libero sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Nessuno deve essere costretto a prostituirsi contro la propria libera volontà. Tale articolo non contempla dunque il sostegno finanziario, commerciale o intellettuale alla prostituzione89, intesa come l’offrire e il mettere a disposizione il proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, per il piace-

88 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 10 ad art. 191.

89 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 2 ad art. 195 CP.