Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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Quanto alla pedopornografia, le numerose Convenzioni internazionali in materia di protezione dei fanciulli108 propongono un limite di età di 18 anni, talvolta abbinato alla possibilità di formulare una dichiarazione o una riserva. Anche il campo di applicazione personale della Convenzione include i minori di 18 anni (art. 3 della Convenzione; non è prevista la possibilità di esprimere una riserva in merito109). Stando tuttavia alla dottrina dominante, per «fanciulli» ai sensi dell’articolo 197 CP s’intendono persone di età inferiore ai 16 anni110, il che corrisponde all’età protetta secondo l’articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli). La maggiore età civile invece è fissata a 18 anni (art. 14 CC).

Al fine di adempire i requisiti della Convenzione vanno modificati i numeri 3, 3bis e 4 dell’articolo 197 AP-CP nella versione prevista dalla legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, in modo da offrire ai minori una tutela di diritto penale contro la partecipazione a rappresentazioni di carattere sessuale fino al compimento dei 18 anni. Il termine «fanciulli» nei numeri 3, 3bis e 4 va dunque sostituito con «minori». Tale modifica consente da un canto di tenere maggiormente conto della protezione dei giovani e dall’altro di porre fine all’incertezza insita nel testo normativo riguardo al limite di età.

Va per contro lasciato invariato a 16 anni il limite di età previsto all’articolo 197 numero 1 CP, che continuerà a corrispondere all'età protetta dell'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli), oggetto di forti controversie al momento della sua introduzione nell’articolo 187 CP. La commissione peritale aveva proposto di fissare il limite dell’età protetta a 14 anni, sul modello di Germania e Austria. Parte della dottrina critica l’attuale limite di 16 anni ritenendolo troppo poco liberale. Un’età protetta troppo elevata finisce per criminalizzare comportamenti che non rischiano di compromettere lo sviluppo sessuale normale111. A tale proposito è poco chiaro se e in quale misura l’entrare in contatto con la pornografia leggera possa pregiudicare lo sviluppo sessuale degli adolescenti112. Viste le premesse, appare inopportuno innalzare l’età protetta a 18 anni nell’articolo 197.

La Convenzione consente di esprimere una riserva nei casi in cui le immagini pornografiche raffiguranti minori che hanno raggiunto la maggiore età sessuale (16–17 anni) siano prodotte e possedute da loro con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso personale (par. 3 secondo comma)113. Estendendo il campo di applicazione dell’articolo 197 numeri 3, 3bis e 4 AP-CP anche ai «minori», in adempimento della Convenzione, rischia di criminalizzare atti compiuti da minori consenzienti, per i

108 In particolare la Convenzione delle Nazioni Unite del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo,

RS 0.107, il Protocollo facoltativo del 25.5.2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2, la Convenzione europea del 23.11.2001 sulla cibercriminalità (STE 185).

109 Cfr. pure l’art. 48 della Convenzione, secondo il quale sono ammesse unicamente le riserve espressamente previste.

110 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 segg. ad art. 197

111 Cfr. Maier, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 187; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a edizione, Berna 2010, § 7 n. 6.

112 Cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., §10 n. 10; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT, vol. 4, Berna 1997, n. 12 ad art. 197.

113 La possibilità di formulare una riserva serve in particolare per definire la situazione delle coppie tra i 16 e i 18 anni. Il coinvolgimento di almeno due persone si evince dal tenore della Convenzione, che chiede il consenso degli interessati.