Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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re sessuale altrui in cambio di denaro o di altri vantaggi economici90. Irrilevante dunque il tipo di prestazione fornita concretamente. Come autori entrano segnatamente in linea di conto i protettori, i gestori di postriboli, i locatori e i gestori di servizi erotici, nightclub, cabaret, dancing, bar, agenzie di escort, ecc. Sospinge alla prostituzione chi inizia una persona a questo mestiere e la convince a esercitarlo. Nei casi di avviamento di un minore alla prostituzione, va tenuto debito conto della minore età della vittima. Ecco perché, a causa della limitata capacità di autodeterminarsi di un minore, i requisiti posti all’intensità dell’influenza esercitata sono meno rigorosi rispetto a quanto previsto per gli adulti. Il semplice atto di allettare o di convincere il minore (ad es. fornendo consigli mirati) adempie infatti la fattispecie dell’avviamento alla prostituzione91. La capacità concreta del minore di autodeterminarsi e la relazione tra l’autore del reato e la vittima vanno valutate nel caso specifico. Visto quanto esposto in precedenza, anche la fattispecie del «reclutamento» ai sensi della Convenzione può essere sussunto sotto l’articolo 195 CP. Vi è concorso ideale con l’articolo 187 CP, mentre gli articoli 188, 192 e 193 CP sono assorbiti dall’articolo 195.

L’articolo 195 capoverso 1 CP copre pertanto l’articolo 19 paragrafo 1 lettera a della Convenzione.

Obbligare un minore alla prostituzione o trarne profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali propositi (art. 19 par. 1 lett. b della Convenzione)

Obbligare un minore alla prostituzione

Come si evince da quanto illustrato in precedenza, affinché si configuri la fattispecie penale dell’articolo 195 CP non occorre una coercizione in senso stretto. Se vi è coercizione, si applicano gli articoli 189 CP (coazione sessuale) o 190 CP (violenza carnale), in concorso ideale con l’articolo 195 CP. Vi è concorso ideale perfetto anche rispetto all’articolo 187 CP.

Trarre profitto dalla prostituzione o altrimenti sfruttare un minore per tali propositi

Se si puniscono i clienti che si avvalgono dei servizi sessuali di minorenni (cfr. qui di seguito n. 2.6.2.3), occorre logicamente anche punire coloro che favoriscono la prostituzione di minorenni per ricavarne profitti. Il Codice penale svizzero non punisce siffatte condotte soltanto se riguardano lo sfruttamento di minori di età superiore ai 16 anni. La Convenzione fissa invece a 18 anni la soglia di età delle vittime. Il Codice penale va adeguato di conseguenza (art. 195 lett. a CP nuovo; cfr. n. 2.6.2.2).

Ricorrere alla prostituzione minorile (art. 19 par. 1 lett. c della Convenzione)

I clienti sono punibili secondo l’articolo 187 numero 1 CP (atti sessuali con fanciulli) se la persona che si prostituisce è minore di 16 anni e se la differenza di età tra le persone coinvolte è superiore a tre anni. In presenza di coercizione o di violenza si applicano inoltre – a prescindere dall’età della vittima – le fattispecie della coazione

90 Messaggio del 26.6.1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l’integrità della persona, il buon costume e la famiglia), FF 1985 II 901 segg.

91 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 15 ad art. 195 CP.