Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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pertanto contemplati. Secondo la legislazione svizzera, gli atti riguardanti rappresentazioni pedopornografiche reali sono punite alla stregua di quelli correlati a rappresentazioni virtuali101. Tuttavia la pena sarà meno severa a condizione che non siano rappresentati atti reali commessi su bambini.
L’articolo 20 paragrafo 1 lettera f della Convenzione chiede di perseguire le persone che si servono di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per procurarsi consapevolmente l’accesso a materiale pedopornografico. In tal modo è possibile punire anche chi fruisce di pedopornografia in rete senza scaricare contenuti102. L’articolo 197 numero 3bis AP-CP nel tenore previsto dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale, contrariamente alla versione vigente, contempla e rende punibile anche il mero consumo senza possesso di pornografia dura. Tale modifica è stata proposta per attuare la mozione Schweiger (06.3170)103. L’attuazione della modifica proposta consentirebbe alla legislazione svizzera di adempire i pertinenti requisiti della Convenzione, meno severi delle soluzioni proposte dall’armonizzazione delle pene nel Codice penale. Pertanto non è necessario avvalersi della possibilità offerta al paragrafo 4 della Convenzione di formulare una riserva ad lettera f.
Conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 della Convenzione, il termine «pornografia minorile» comprende ogni tipo di materiale che visibilmente raffigura un bambino coinvolto in una condotta sessualmente esplicita reale o simulata o qualunque raffigurazione di organi sessuali di un minore per scopi principalmente sessuali. Tale definizione, tranne che per il campo di applicazione personale104, coincide con quella della pornografia nel diritto svizzero, che tuttavia considera pornografia non soltanto le raffigurazioni, bensì anche le rappresentazioni: infatti nel messaggio105 il concetto di pornografia indica pubblicazioni o rappresentazioni con contenuto sessuale «in cui l’attività sessuale è tolta dal contesto delle relazioni umane che normalmente l’accompagnano, rendendola così volgare e inopportuna». Al centro dell’attenzione le raffigurazioni che si concentrano sulle zone genitali106.
Come illustrato in precedenza, il diritto svizzero punisce gli atti pedopornografici reali e fittizi107, ragion per cui è superfluo esprimere una riserva ai sensi del paragrafo 3 primo comma riguardo al materiale pornografico virtuale (par. 1 lett. a ed e).
2.6.3.2 Revisione del Codice penale
101 Cfr. messaggio del 10.5.2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del
Codice penale militare, FF 2000 2609; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 28 ad art. 197.
102 Cfr. n. 140 del rapporto esplicativo alla Convenzione.
103 Mozione 06.3170 Schweiger. Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli.
104 Cfr. n. 2.6.3.2.
105 Cfr. messaggio del 26.6.1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare, FF 1985 II 956.
106 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 197.
107 Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 197; messaggio del 10.5.2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 2000 2609.