Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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non è possibile punire il semplice reclutamento di un minore di età superiore ai 16 anni se questi poi non partecipa a uno spettacolo pornografico.
Al fine di adempire i requisiti della Convenzione è pertanto necessario integrare il Codice penale (art. 197 n. 2bis CP [nuovo]; cfr. n. 2.6.4.2).
Costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici (par. 1 lett. b della Convenzione)
Le azioni tipiche previste al paragrafo 1 lettera b sono contemplate dall’articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli) in combinato disposto con gli articoli 189 e/o 190 CP nella misura in cui l’età del minore sia inferiore ai 16 anni e la differenza di età con l’autore ecceda i tre anni; in tutti gli altri casi si applicano gli articoli 189 (coazione sessuale) e/o 190 CP (violenza carnale). È ben vero che la condotta richiesta dalla vittima nell’articolo 189 CP comporta il «subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale», ma non la coazione a compiere un atto sessuale. Tale formulazione essendo riconducibile a una svista manifesta, la fattispecie è adempita anche dall’atto di costringere una persona a compiere atti sessuali con l’autore, su se stessa o con un terzo116.
Le altre azioni tipiche previste al paragrafo 1 lettera b – trarre profitto dalla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi – sono puniti a titolo di correità o eventualmente di complicità. La dottrina considera indizio di correità l’interesse tratto dall’atto, in particolare la partecipazione proporzionale ai profitti del reato117.
Assistere consapevolmente a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di un minore (art. 21 par. 1 lett. c della Convenzione)
Ogni Stato aderente rende punibile assistere consapevolmente a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori. Il diritto penale svizzero vigente non disciplina esplicitamente tali atti. È ipotizzabile la complicità psichica in una fattispecie corrispondente, segnatamente in atti sessuali su fanciulli (art. 187 n. 1 CP). Non è tuttavia contemplato l’insieme dei casi ipotizzabili, in particolare per quanto riguarda l’età della vittima118: il diritto vigente adempie pertanto soltanto in parte i requisiti dell’articolo 21 numero 1 lettera c della Convenzione.
Secondo la legislazione vigente, il consumo di pornografia dura è punibile soltanto se l’autore ha anche il possesso di tale materiale (art. 197 n. 3bis CP). Chi invece si fa mostrare rappresentazioni di pedopornografia è esente da pena poiché il mero consumo non comporta alcun potere di fatto sull’oggetto materiale del reato. Non vi è dunque possesso ai sensi del Codice penale119.
Come illustrato in precedenza120, s’intende punire anche il consumo di pornografia dura senza possesso, al fine di attuare la mozione 06.3170 Schweiger. Sostituendo il termine «fanciullo» con «minore» nel numero 3bis dell’articolo 197 AP-CP (come
116 Cfr. DTF 127 IV 198; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, op. cit, n. 37 ad art. 189.
117 Cfr. Trechsel, op. cit., prima dell’art. 24 n. 15.
118 Art. 187 CP concerne persone minori di 16 anni.
119 Cfr. Bundi, Der Straftatbestand der Pornografie in der Schweiz, Berna 2008, n. 2.3.6.4.2. n. 303.
120 Cfr. numero 2.6.3.1.