Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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illustrato in precedenza al n. 2.6.3.2), si adempiono pertanto anche i requisiti dell’articolo 21 paragrafo 1 lettera c della Convenzione.

2.6.4.2 Revisione del Codice penale

Proposta per l’articolo 197 numero 2bis CP (nuovo)

2bis Chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con la detenzione sino a tre anni o con la multa.

Dal punto di vista linguistico è preferibile il termine «rappresentazione», già utilizzato dall’articolo 197 CP, piuttosto che il termine «spettacolo» della Convenzione.

Proposta per l’articolo 197 numero 3bisCP (nuovo, AP-CP nella versione dell’armonizzazione delle pene nel Codice penale)

3bis Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali o violenti fittizi con minori, oppure commette un reato a tenore del numero 3 comma 1 per assicurare il proprio consumo,è punito:

a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

In futuro sarà quindi possibile punire anche gli spettatori di uno spettacolo cinematografico di pornografia dura o di spettacoli pornografici che coinvolgono minori.

Grazie a tali modifiche la Svizzera adempie i requisiti della Convenzione.

La Svizzera non intende fare uso della possibilità di esprimere la riserva prevista all’articolo 21 paragrafo 2 per limitare l’applicazione del paragrafo 1 lettera c ai casi in cui i minori sono reclutati o costretti ai sensi del paragrafo 1 lettera a o b, offrendo quindi ai minori una protezione completa contro lo sfruttamento e l’abuso.

2.6.5 Art. 22 Corruzione di minori

Secondo l’articolo 22 ogni Stato aderente rende punibile chi induce, con scopi sessuali, un minore ad assistere a un abuso sessuale o a un’attività a sfondo sessuale. Non è necessario che il minore vi partecipi. Determinante per la punibilità è il limite di età secondo l’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione. Nel diritto svizzero tale limite è di 16 anni.

Reati di questo tipo possono mettere a rischio la salute psichica dei bambini compromettendo fortemente la loro personalità e in particolare trasmettendo loro una visione distorta della sessualità e delle relazioni personali. Gli Stati aderenti sono liberi di interpretare il concetto di «indurre ad assistere». Entrano in linea di conto ad esempio la violenza, la coazione, la corruzione, le promesse121.

Secondo l’articolo 187 numero 1 CP, è tra l’altro punibile chiunque coinvolge in un atto sessuale una persona minore di sedici anni. Si ha coinvolgimento quando

121 Cfr. n. 154 del rapporto esplicativo alla Convenzione.