Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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l’autore compie atti sessuali in presenza del minore anche senza che vi sia un contatto fisico tra i due. Il minore viene coinvolto, in maniera mirata, come spettatore in un atto sessuale122. In presenza di coazione e di violenza, va esaminato anche l’eventuale concorso con le relative fattispecie, in particolare con l’articolo 189 CP.

I requisiti dell’articolo 22 della Convenzione sono pertanto interamente adempiti.

2.6.6 Art. 23 Adescamento di minori in Internet a fini sessuali («grooming»)

2.6.6.1 Requisiti della Convenzione

Secondo l’articolo 23 ogni Stato aderente rende punibile il proposito intenzionale di un adulto di incontrare un minore allo scopo di commettere un reato ai sensi degli articoli 18 paragrafo 1 lettera a (atti sessuali con un minore) oppure 20 paragrafo 1 lettera a (produrre materiale pedopornografico), quando tale proposito è seguito da atti concreti tesi a ottenere tale incontro. Anche in questo caso, l’autore è punibile a condizione che la vittima non abbia ancora raggiunto l’età di cui all’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione, ossia 16 anni secondo il diritto svizzero. L’incontro dev’essere proposto avvalendosi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La presente Convenzione è il primo strumento internazionale che impone la punibilità di una siffatta condotta.

Per essere penalmente rilevante la proposta deve essere seguita da fatti tesi a concretizzare l’incontro, come ad esempio il recarsi nel luogo convenuto. La semplice comunicazione, ossia chattare non basta. Gli Stati aderenti hanno inserito consapevolmente tale elemento, consci del fatto che la soglia della punibilità è situata molto prima della commissione del reato vero e proprio. Il campo di applicazione riguarda soltanto l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quindi segnatamente Internet e telefonia mobile, ma non i contatti fisici o una comunicazione non elettronica123.

2.6.6.2 Quadro legale in Svizzera

Le chat room sono assiduamente utilizzate dagli adulti per entrare in contatto con bambini o adolescenti per scopi sessuali, ad esempio per esternare propositi o proposte osceni. Il Tribunale federale (DTF 131 IV 105, consid. 8.1) ha definito il discrimine fra atto preparatorio non punibile e tentativo nelle chat room ove gli adulti scambiano propositi a sfondo sessuale con dei bambini. Secondo tale definizione, non vi è tentativo fintanto che i partecipanti si limitano a un semplice dialogo online, neppure se i propositi scambiati nella chat room riguardano attività sessuali esplicite e l’autore è manifestamente intenzionato a passare all’atto. La distanza che separa nel tempo e nello spazio tali atti dalla loro concretizzazione vera e propria è tale che si può escludere qualsiasi rischio reale. Inoltre, a questo stadio è ancora troppo presto per disporre degli elementi probatori che consentano di dimostrare l’irrevocabilità dell’intento di delinquere. La presenza delle potenziali vittime nelle chat room è anonima e meramente virtuale, per cui non possono essere colpite

122 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 13 ad art. 187 CP.

123 Cfr. n. 159 del rapporto esplicativo alla Convenzione.