Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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cie di reato ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione non sembra per contro opportuna poiché la soglia del tentativo ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza è varcata non appena vengono compiuti atti concreti volti a organizzare un incontro. Una nuova fattispecie legale rivestirebbe un mero valore simbolico. Visto quanto precede, si rinuncia a integrare la legislazione penale con il «grooming»127.

2.6.7 Art. 24 Favoreggiamento, istigazione e tentativo

Il tentativo, l’istigazione e la complicità, da rendere punibili secondo il paragrafo 1 e 2, sono disciplinati dagli articoli 22, 24 e 25 CP. Tutte e tre le fattispecie sono punibili quando si tratta di un crimine o di un delitto. Dal momento che i reati definiti nella Convenzione sono considerati crimini e delitti anche dal diritto penale svizzera, la Svizzera adempie i requisiti.

Resta soltanto da esaminare la punibilità della partecipazione a un tentativo di commissione di un atto sessuale su fanciulli (art. 187 n. 1 primo comma CP) e la fabbricazione di materiale pedopornografico (art. 197 n. 3 CP). Come illustrato poc’anzi, l’obbligo di punire il cosiddetto «grooming» (art. 23 della Convenzione) è attuato nel diritto svizzero fondandosi sul tentativo di compiere un atto sessuale con un fanciullo o di fabbricare materiale pedopornografico.

L’istigazione consiste nell’indurre una persona a decidere di commettere un determinato atto illecito. La complicità consiste nell’aiuto secondario fornito intenzionalmente nel commettere un atto principale intenzionale. Secondo il principio della cosiddetta accessorietà, sia l’istigazione sia la complicità sono portate a compimento anche se l’atto principale è stato soltanto tentato128. Sia l’istigatore sia il complice di un atto principale tentato sono punibili: anche i requisiti riguardanti l’articolo 23 della Convenzione sono pertanto adempiti129.

Secondo il paragrafo 3 ogni Stato aderente può riservarsi il diritto di dichiarare non punibile il tentativo di «grooming» o di non applicare il relativo paragrafo 2 dell’articolo 24 della Convenzione. La Svizzera deve avvalersi di tale possibilità poiché un tentativo tentato non è punibile.

Pertanto la Svizzera adempie i requisiti dell’articolo 24 della Convenzione.

127 Contrariamente ad Australia, Canada, Regno Unito e USA, neppure i Paesi limitrofi hanno

previsto il «grooming» come fattispecie penale. La Svezia, la Finlandia e l’Austria, ad esempio, prevedono già pertinenti fattispecie nelle loro legislazioni penali.

128 Cfr. ad es. Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 2004,

pag. 222.

129 Occorre distinguere tra l’istigazione a commettere un tentativo e il tentativo d’istigazione,

in cui l’istigazione rimane in una fase embrionale poiché l’istigatore interrompe prematu-

ramente i suoi sforzi, vuoi perché non riesce a suscitare nell’istigato la decisione di commettere l’atto, vuoi perché l’atto non è stato tentato sebbene la decisione di compierlo era stata presa. Tale condotta (tentativo di istigazione) è punibile unicamente quando l’atto principale è un crimine, cfr. in merito Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 12 ad art. 24 CP. Occorre distinguere tra complicità in un reato tentato e il tentativo di complicità. Vi è tentativo di complicità in assenza del nesso di causalità o se l’autore principale non ha neppure compiuto un semplice tentativo. Il tentativo di complicità non è punibile, cfr. in merito Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 25 CP.