Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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fisicamente. In altre parole, chattare con dei minori a fini esplicitamente sessuali ed evocare un incontro al fine di compiere atti sessuali, dal punto di vista penale rimane assimilabile agli atti preparatori non punibili purché tutto resti confinato nella chat room. La condotta assume un carattere punibile soltanto compiendo l’ultimo passo decisivo, dopo il quale non è generalmente più possibile tornare indietro. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il presunto autore che si reca nel luogo di ritrovo fissato per l’incontro compie un tentativo punibile di commettere atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’articolo 187 numero 1 capoverso 1 CP124. Tale giurisprudenza è tuttavia controversa125.
2.6.6.3 Adozione di una nuova fattispecie di reato?
Tenuto conto della legislazione in vigore, occorre esaminare la necessità e l’opportunità per la Svizzera di adottare una fattispecie specifica per il «grooming»126 al fine di attuare la Convenzione.
In linea di principio è ipotizzabile una norma che anticipi la punibilità effetto rendendo punibile già l’atto di chattare con un minore per fini a sfondo sessuale. Non è tuttavia quanto manifestamente chiede l’articolo 23 della Convenzione, che presuppone anche atti concreti. Vi si aggiunge inoltre che non tutte le possibilità offerte dalla legislazione vigente sono state (per ora) sfruttate. Se il dialogo in Internet non è sufficiente ai fini di una condanna per tentativo punibile di compiere atti sessuali con fanciulli secondo l’articolo 187 numero 1 primo comma CP o per fabbricazione di oggetti o rappresentazioni pedopornografiche secondo l’articolo 197 numero 3 CP, rimane la possibilità di far capo agli articoli 197 capoverso 1 CP (sempreché si tratti di propositi pornografici), 187 numero 1 secondo comma CP (chat per indurre il minore a compiere atti sessuali su di sé) e 187 numero 1 terzo comma CP (chat per coinvolgere un minore in atti sessuali compiuti dall’autore su di sé). Inoltre, i Cantoni si stanno dotando di una base legale per le indagini preventive in incognito (normativa modello dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, CDDGP), che consentirà un intervento precoce. La creazione di una nuova fattispe-
124 Cfr. a tal proposito anche:
Sentenza del 13.5.2005 della Corte di cassazione di Basilea Città: confermato il tentativo di reato. Il ricorrente si è recato all’incontro nel luogo concordato deciso a compiere il reato. Non sono stati compiuti atti sessuali poiché la presunta vittima era un agente infiltrato. Sentenza della Corte di appello del Cantone di Berna del 23 marzo 2005: assoluzione. Nessun incontro è stato concordato. La soglia del tentativo punibile non è stata varcata. Non è data la necessaria contiguità delittuosa.
125 Bollmann Eva, Straffreiheit für sexuelle Chatdialoge mit Minderjährigen? (trad.: Impuni-
bilità per le chat a sfondo sessuale con minorenni?) in: Jusletter del 6 giugno 2005. Pure critico lo SCOCI in: Rechtliche Problematik rund um den Chat zwischen Erwachsenen und
Kindern, Kritische Darstellung der Rechtsprechung und Empfehlungen für die Praxis (trad.: Problemi giuridici legati alle chat tra adulti e bambini. Commento critico alla giurisprudenza e raccomandazioni pratiche), aprile 2007.
126 Cfr. pure la mozione Amherd Viola (07.3449). Abuso virtuale di minori: un nuovo reato. L’autrice della mozione ha in particolare invitato il Consiglio federale a rendere punibile il «grooming». Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, riservandosi tuttavia la possibilità di sottoporre a un esame più approfondito la necessità di emanare norme in materia e di proporre eventualmente al Parlamento di rinunciare a integrare il Codice penale. La mozione è stata accolta il 19.12. 2007 dal Consiglio nazionale e il 23.9.2009 dal Consiglio degli Stati.