Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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2.6.8 Art. 25 Giurisdizione

Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di dichiararsi competenti per i reati commessi sul suo territorio (lett. a; principio della territorialità), a bordo di una nave battente bandiera nazionale (lett. b, principio di bandiera), a bordo di aerei registrati sotto le sue leggi (lett. c). La competenza dei tribunali svizzeri si fonda sugli articoli 3 CP, 4 capoverso 2 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera130 e 97 capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea131.

Secondo il paragrafo 1 lettera d ogni Stato aderente si dichiara competente per i reati commessi da uno dei suoi cittadini. In questo caso la competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri è contemplata all’articolo 7 capoverso 1 lettera a CP (principio della personalità attiva). Il paragrafo 1 lettera e impone agli Stati aderenti di dichiararsi competenti per i reati commessi da persone con residenza abituale sul proprio territorio. Conformemente al paragrafo 3, tuttavia, ogni Stato aderente può riservarsi il diritto di non applicare tale disposizione o di applicarla soltanto a casi specifici o a determinate condizioni. Visto che il diritto svizzero non contempla la variante prevista al paragrafo 1 lettera e, la Svizzera esprimerà una riserva in merito.

Secondo il paragrafo 2 gli Stati aderenti devono sforzarsi a dichiararsi competenti per i reato commessi nei confronti di uno dei suoi cittadini o di una persona con residenza abituale sul suo territorio. La competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri per i reati commessi contro un cittadino svizzero figura nell’articolo 7 capoverso 1 CP in combinato disposto con il capoverso 2 CP (principio della personalità passiva). Se invece la vittima ha unicamente la sua residenza abituale in Svizzera, il nostro diritto nazionale non prevede alcuna competenza giurisdizionale svizzera. La disposizione non avendo tuttavia carattere vincolante, il nostro Paese non è tenuto ad attuarlo.

Il paragrafo 4 riveste particolare importanza. Per i reati di cui all’articolo 18 (abuso sessuale), 19 (prostituzione minorile), 20 paragrafo 1 lettera a (produzione di materiale pedopornografico) e 21 paragrafo 1 lettere a e b (reclutare e indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici nonché coazione di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici o sfruttare altrimenti un minore a tali scopi), ogni Stato aderente adotta le misure necessarie a garantire che la sua giurisdizione su un proprio cittadino (lett. d) non sia subordinata alla punibilità nel luogo in cui sono stati commessi gli atti. L’articolo 5 CP (reati commessi all’estero su minorenni), salvo rare eccezioni, adempie in linea di principio tali requisiti (cfr. in merito le integrazioni necessarie illustrate qui di seguito). Tale disposizione consente alle autorità svizzere di perseguire chiunque abbia commesso all’estero reati sessuali gravi su minori senza tenere conto del diritto estero. In tal modo si rinuncia sia al requisito della doppia punibilità sia a tenere conto dell’eventuale diritto più mite nel Paese di commissione. Ai fini del perseguimento penale la cittadinanza degli imputati è ininfluente. L’unica condizione è che siano domiciliati o residenti in Svizzera.

Tuttavia, nel caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), l’articolo 5 capoverso 1 lettera b CP consente di rinunciare alla doppia punibilità soltanto se la vittima è

130 Legge federale del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;

RS 747.30.

131 Legge federale del 21.12.1948 sulla navigazione aerea; RS 748.0.