Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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minore di 14 anni. Scopo principale di tale articolo era di proteggere i minori dal turismo sessuale. Considerati i differenti limiti di età applicati nei Paesi limitrofi, la Svizzera ha fissato l’età protetta a 14 anni132. Dato che la Convenzione consente a ogni Stato aderente di stabilire da sé la maggiore età sessuale (art. 18 par. 2 della Convenzione), anche in questo caso il diritto svizzero adempie i requisiti.
Per attuare la Convenzione è necessario rivedere il Codice penale, in particolare inserendovi nuove fattispecie.
L’elenco dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a CP va integrato con il nuovo articolo 196 (atti sessuali con minori in cambio di denaro; cfr. n. 2.6.2.3) e con l’articolo 188 CP, necessario per attuare la Convenzione (cfr. 2.6.1.2). Il nuovo articolo 197 numero 2bis(reclutamento e induzione di minori a partecipare a una rappresentazione pornografica) é aggiunto alla lettera c del capoverso 1 (cfr. n. 2.6.4.1). In tale lettera il termine «fanciullo» va altresì sostituito con «minore», in analogia alla revisione proposta dell’articolo 197 CP (cfr. n. 2.6.3.2).
Il paragrafo 5 consente a ogni Stato aderente di riservarsi il diritto di limitare l’applicazione del paragrafo 4 ai reati di cui all’articolo 18 paragrafo 1 lettera b secondo e terzo comma ai casi in cui i propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul territorio dello Stato. La Svizzera non intende avvalersi di tale riserva.
Conformemente al paragrafo 6 ogni Stato aderente deve perseguire d’ufficio le fattispecie di cui agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1 lettera a e 21 se l’autore è un suo cittadino o ha la sua residenza abituale sul suo territorio. Il diritto svizzero vigente adempie tale requisito della Convenzione.
Secondo il paragrafo 7 ogni Stato aderente è tenuto a dichiararsi competente anche quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non può essere estradato soltanto perché suo cittadino. La Svizzera adempie tale obbligo di perseguire l’autore che non viene estradato (aut dedere aut iudicare) con gli articoli 6 e 7 CP. In base all’articolo 7 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale133 nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato senza il suo consenso a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale o esecuzione penali. L’articolo 6 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 di estradizione134disciplina l’estradizione dei propri cittadini e sancisce un obbligo identico a quello previsto dalla Convenzione di Lanzarote. L’articolo 85 segg. AIMP disciplina il perseguimento penale in via sostitutiva da parte della Svizzera.
2.6.9 Art. 26 Responsabilità delle persone giuridiche
L’articolo 26 della Convenzione impone che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da una persona fisica in posizione apicale nell’impresa (par. 1). Le persone giuridiche devono poter essere ritenute responsabili anche quando la dimostrabile mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona in posizione apicale ha consentito a una persona in posizione subordinata di commettere un reato previsto dalla Convenzione a benefi-
132 Cfr. Popp/Levante, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 10 ad art. 5 CP.
133 Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, AIMP; RS 351.1.
134 RS 0.353.1