Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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cio dell’impresa (par. 2). La responsabilità può essere, a scelta, di natura civile, amministrativa o penale (par. 3) e non deve pregiudicare l’eventuale punibilità della persona fisica che ha commesso il reato (par. 4).

Negli ultimi anni numerose convenzioni internazionali hanno peraltro previsto disciplinamenti, a volte identici, in materia di responsabilità societaria135. Sebbene su scala internazionale sia in atto una tendenza contraria, tali convenzioni non impongono una responsabilità penale delle persone giuridiche (cfr. art. 26 par. 3 della Convenzione). Gli Stati aderenti devono tuttavia garantire che anche le persone giuridiche ritenute responsabili siano soggette a sanzioni o misure adeguate.

Il diritto penale svizzero prevede, per determinate categorie di reati gravi, una responsabilità penale primaria dell’impresa se le si può rimproverare di non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire un simile reato (art. 102 cpv. 2 CP). Tuttavia, gli atti previsti dalla presente Convenzione non fanno parte di tali categorie di reati.

Per i reati commessi in conformità con lo scopo imprenditoriale e non ascrivibili, per carente organizzazione interna, a una determinata persona fisica, l’articolo 102 capoverso 1 CP prevede una responsabilità penale generale, ma sussidiaria, delle persone giuridiche, che possono essere punite con una multa fino a cinque milioni di franchi. La responsabilità penale comprende tutti i crimini e delitti secondo l’ordinamento giuridico svizzero136 e quindi tutti i reati previsti dalla Convenzione. Ha una portata più ampia rispetto alla responsabilità sancita dalla Convenzione: quest’ultima si limita ai reati commessi a vantaggio della persona giuridica o da una persona in posizione apicale, mentre quella prevista dal Codice penale insorge come conseguenza di ogni crimine o delitto commesso da una persona fisica a fini aziendali nell'esercizio di attività societarie. Tuttavia, del secondo l’articolo 102 capoverso 1 CP, è possibile sanzionare una persona giuridica soltanto se la condotta non è ascrivibile a una persona fisica.

In proposito il paragrafo 4 della Convenzione stabilisce che la responsabilità della persona giuridica non deve pregiudicare la responsabilità della persona fisica che ha commesso i reati. Sorge quindi la domanda se gli Stati aderenti siano tenuti a introdurre una responsabilità penale parallela. Il rapporto esplicativo alla Convenzione non fornisce ulteriori chiarimenti in merito. La responsabilità sussidiaria della persona giuridica prevista dal diritto svizzero non si contrappone alla punibilità della persona fisica e quindi non ne pregiudica la responsabilità. Si applica quando, per carente organizzazione interna dell'impresa, non è possibile punire l'autore del reato. L'articolo 102 capoverso 1 CP non contraddice quindi l'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione, perché la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso

135 Cfr. Convenzione delle nazioni Unite del 15.11.2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, RS 0.311.54; Convenzione internazionale del 9.12.1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, RS 0.353.22; Convenzione del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, RS 0.311.21; Convenzione penale del 27.1.1999 sulla corruzione, ETS 173, RS 0.311.55; Convenzione del Consiglio d’Europa del 23.11.2001 sulla criminalità informatica, ETS 185, firmata dalla Svizzera il 23.11.2001, approvata dal Parlamento il 18.3.2011; Convenzione del Consiglio d’Europa del 16.5.2005 contro la tratta di esseri umani, ETS 197, firmata dalla Svizzera l’8.9.2008.

136 Reati per i quali è comminata una pena detentiva o pecuniaria; cfr. art. 10 CP.