Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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conto della gravità dei reati e includere pene privative della libertà che possono dar luogo all’estradizione. Il diritto svizzero vigente adempie tale requisito in quanto, per tutti questi reati, è prevista una pena privativa della libertà di almeno un anno140.
In base al paragrafo 2, anche le persone giuridiche di cui all'articolo 26 devono essere soggette a sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, che comprendano in ogni caso sanzioni pecuniarie. Il diritto svizzero adempie anche questi requisiti, prevedendo, oltre alla responsabilità penale sussidiaria delle imprese con multe fino a cinque milioni di franchi141, anche sentenze o decisioni di diritto civile o amministrativo contro le imprese colpevoli.
Il paragrafo 3a impone di sequestrare o confiscare gli strumenti e i proventi dei reati di cui alla Convenzione oppure proprietà per un valore corrispondente a tali proventi. Il diritto svizzero adempie anche questa condizione con l’articolo 69 segg. CP.
Il paragrafo 3b impone di prevedere la possibilità di chiudere, in via permanente o temporanea, qualunque stabilimento usato per perpetrare i reati previsti nella Convenzione o, in alternativa, di vietare al reo, temporaneamente o permanentemente, l’esercizio di una professione o l’attività onorifica che comporti un contatto con bambini e nel corso delle quali sia stato commesso il reato. La chiusura dei pertinenti stabilimenti quali postriboli, ecc. è di competenza dei Cantoni. Il requisito alternativo di un divieto professionale è in parte adempito con l’interdizione dell’esercizio di una professione prevista all’articolo 67 CP. Del resto si rinvia al progetto teso ad ampliare l’interdizione di esercitare un’attività professionale prevista dal diritto penale (cfr. le spiegazioni ad art. 5 par. 3 della Convenzione).
2.6.11 Art. 28 Circostanze aggravanti
In Svizzera i giudici possono in linea di principio tenere conto, nel commisurare la pena, di tutte le circostanze aggravanti che secondo l’articolo 28 ogni Stato aderente deve prevedere (art. 47 CP). Alcune fattispecie prevedono inoltre sanzioni qualificate per condotte particolarmente reprensibili, segnatamente gli articoli 189 capoverso 3 CP (coazione sessuale) e 190 capoverso 3 (violenza carnale). In ambedue i casi i trattamenti crudeli o l’uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso aumentano la gravità del reato. Infine il diritto penale svizzero punisce chiunque partecipi o sostenga un’organizzazione criminale (art. 260ter CP; come previsto dalla lettera f dell’articolo 28 della Convenzione).
La Svizzera adempie pertanto i requisiti della Convenzione.
2.6.12 Art. 29 Precedenti giudiziari
Secondo l’articolo 29, nel stabilire la pena va tenuto conto delle sentenze passate in giudicato di altri Stati aderenti. Tale obbligo è coperto dall’articolo 47 CP.
140 Cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP.
141 Cfr. art. 102 cpv. 1 CP