Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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2.7 Capitolo VII Indagini, azione penale e diritto procedurale
2.7.1 Art. 30 Principi
Secondo i capoversi 1 e 2 ogni Stato aderente deve assicurare che le indagini e i procedimenti giudiziari siano portati avanti nel migliore interesse del minore e nel rispetto dei suoi diritti, non aggravino il trauma subito dal minore e che le misure penali siano, se necessario, accompagnate da un’assistenza adeguata.
L’articolo 3 CPP prevede che in tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettino la dignità delle persone coinvolte. Le autorità devono tra l’altro attenersi all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti. Gli articoli 152–154 CPP prevedono varie misure a protezione delle vittime; in particolare l’articolo 154 CPP sancisce misure speciali per proteggere le vittime minorenni. Regole speciali sono applicabili qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica. Un confronto con l’imputato, ad esempio, può essere ordinato soltanto rispettando condizioni molto precise e di norma il minore non può essere interrogato più di due volte nel corso dell’intero procedimento. Infine, l’articolo 319 capoverso 2 lettera a CPP consente al pubblico ministero di abbandonare il procedimento se l’interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale e se vi acconsente la vittima o il rappresentante legale della vittima che sia incapace di discernimento. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale è la persona direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica in seguito al reato (art. 116 CPP).
Secondo il paragrafo 3 ogni Stato aderente deve assicurare che alle indagini e ai procedimenti giudiziari sia accordata la priorità e che siano portati avanti senza ingiustificato ritardo. Il diritto svizzero attua tale obbligo con l’imperativo della celerità sancito all’articolo 5 CPP, secondo il quale le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Inoltre l’articolo 154 capoverso 2 CPP impone che il primo interrogatorio del minorenne si svolga al più presto possibile.
Il paragrafo 4 impone agli Stati aderenti di assicurare che le misure applicabili in base al presente capitolo non pregiudichino il diritto alla difesa dell’imputato e la necessità di un processo giusto e imparziale ai sensi dell’articolo 6 CEDU142. Gli articoli 3 segg. CPP attuano tale requisito sancendo i principi del diritto processuale penale. Le autorità penali sono ad esempio tenute a esaminare con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 cpv. 2 CPP) e ognuno è presunto innocente finché non sia condannato con decisione passata in giudicato (art. 10 cpv. 1 CPP). In presenza di dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). L’articolo 149 capoverso 5 CPP precisa inoltre che, per tutte le misure protettive adottate (ad es. l’anonimato di un testimone), chi dirige il procedimento provvede a garantire alle parti il diritto di essere sentite e in particolare a garantire i diritti di difesa dell’imputato.
142 RS 0.101