Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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Il paragrafo 5 primo comma impone agli Stati aderenti di adottare le misure necessarie per assicurare indagini efficaci e perseguire i reati previsti dalla Convenzione consentendo, dove appropriato, la possibilità di utilizzare indagini sotto copertura. Secondo l’articolo 286 CPP il pubblico ministero può disporre un’inchiesta mascherata a determinate condizioni e segnatamente per perseguire, tra gli altri, i reati di cui agli articoli 187 CP (atti sessuali con fanciulli), 188 numero 1 CP (atti sessuali con persone dipendenti), 189 capoversi 1 e 3 CP (coazione sessuale), 190 capoversi 1 e 3 CP (violenza carnale), 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 capoverso 1 CP (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) nonché 195 CP (promovimento della prostituzione).

Il paragrafo 5 secondo comma impone agli Stati aderenti di consentire alle unità o ai servizi investigativi di identificare le vittime di reati di pedopornografia, in particolare attraverso l’analisi di materiale pedopornografico come foto e registrazioni audiovisive trasmesse o rese disponibili con tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per identificare le vittime e gli autori, la Polizia giudiziaria federale, Commissariato pedofilia e pornografia, lavora a stretto contatto con esperti internazionali. Dal febbraio 2010 la Svizzera (fedpol) dispone di un accesso online diretto alla nuova banca dati denominata «International Child Sexual Exploitation Database» del Segretariato generale dell’Interpol di Lione. Il confronto del materiale visivo mira a identificare le vittime minorenni di atti sessuali con l’aiuto di immagini e filmati, a tutelarle da ulteriori abusi sessuali e a individuare gli autori dei reati. L’identificazione vera e propria è compito delle autorità competenti dei Cantoni, che dispongono di molteplici strumenti allo scopo. Su decisione degli organi politici competenti, è ad esempio possibile effettuare accertamenti presso le autorità scolastiche.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti della Convenzione.

2.7.2 Art. 31 Misure generali di protezione

Secondo il paragrafo 1 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, inclusi i loro particolari bisogni in qualità di testimoni, in ogni fase delle indagini e dei procedimenti giudiziari. La Convenzione cita sette misure da mettere in atto.

(a) Informare le vittime sui loro diritti e i servizi a loro disposizione, ecc. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale ha il diritto di essere informata sulle principali fasi procedurali (art. 117 cpv. 1 lett. e CPP).

(b) Assicurare, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie potrebbero essere in pericolo, che siano informati quando una persona perseguita o condannata viene rilasciata temporaneamente o definitivamente. La vittima è informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, a meno che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare a comunicare la revoca della carcerazione qualora tale informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo (art. 214 cpv. 4 CPP). Attualmente taluni codici cantonali prevedono di segnalare la scarcerazione del condannato. L’iniziativa parlamentare 09.430, depositata il 30 aprile 2009 dalla consigliera