Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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to penale sarebbe eccessivamente difficoltoso. I programmi di protezione dei testimoni costituiscono una forte ingerenza nella vita delle persone coinvolte e sono complicati e costosi. In caso di grave minaccia, si ricorrerà alle deposizioni di testimoni esclusivamente per far luce su gravi forme di criminalità a condizione che il teste possa contribuire in modo sostanziale a chiarire i fatti. Se questi requisiti non sono soddisfatti, è opportuno rinunciare alla testimonianza, il che in genere mitiga la situazione di minaccia in cui versa il teste144. È prevista l’istituzione di un Servizio federale di protezione dei testimoni (art. 1 lett. b LPTes), incaricato di svolgere tali programmi improntati sulle esigenze individuali in materia di protezione e di assistenza della persona minacciata, in modo da consentire in particolare di tenere in debita considerazione le esigenze dei minori. Inoltre, il Servizio consiglia e sostiene le autorità cantonali di polizia nell’adottare misure a protezione di persone che non adempiono le condizioni per un programma di protezione dei testimoni (art. 23 lett. e LPTes).
Infine gli interessati possono difendersi sporgendo querela per minaccia e ingiuria (art. 180 risp. 177 CP) o per lesioni personali (art. 122, 123 e 126 CP).
(g) Assicurare che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e i rei all’interno del tribunale e dei locali delle autorità penale inquirenti, ad eccezione dei casi in cui vengano effettivamente richiesti dalle autorità competenti per il bene del minore o perché indispensabili ai fini delle indagini o del procedimento. La vittima minorenne ai sensi del Codice di procedura penale ha diritto a misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 117 cpv. 2 lett. b CPP). All’occorrenza è possibile disporre anche altre misure protettive per evitare che la vittima entri in contatto diretto con l’imputato nei locali delle autorità inquirenti o all’interno dei tribunali (art. 152 in combinato disposto con 149 CPP).
Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente assicura che le vittime abbiano accesso, sin dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui pertinenti procedimenti giudiziari e amministrativi. Prima di un procedimento le vittime ai sensi del Codice di procedura penale possono rivolgersi ai consultori per le vittime di reati previsti dalla LAV.
Conformemente al paragrafo 3 ogni Stato aderente assicura che le vittime abbiano accesso, se del caso gratuitamente, a un patrocinatore se possono costituirsi parte nel procedimento penale. Come indicato in precedenza, il Codice di procedura penale prevede che la vittima possa partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato acquisendo di conseguenza il diritto di avvalersi di un patrocinatore a tutela dei suoi interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e 127 CPP). Chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le proprie pretese civili (art. 136 CPP).
Secondo il paragrafo 4 ogni Stato aderente prevede la possibilità che le autorità giudiziarie nominino un rappresentate speciale per la vittima parte di un procedimento penale se i titolari dell’autorità parentale non possono rappresentarla in tale contesto perché i loro interessi risultano confliggenti con quelli della vittima. In sede
144 Messaggio del 17.11.2010 concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, FF 2011 65.