Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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nazionale Leutenegger Oberholzer, chiede di disciplinare la questione sul piano federale. Il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa.
(c) Offrire alle vittime la possibilità di essere ascoltate, di fornire le prove e scegliere i modi in cui (far) presentare ed esaminare i loro pareri, bisogni e problemi. In base al diritto processuale penale svizzero, la vittima deve costituirsi accusatore privato per acquisire diritti di parte (art. 118 segg. CPP). In qualità di parte, la vittima può presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento (art. 109 cpv. 1 CPP); in generale il diritto di essere sentiti è preservato consentendo alla parte segnatamente di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di far capo a un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP).
(d) Provvedere alle vittime offrendo un opportuno servizio di supporto in modo che i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e considerati. Come illustrato in precedenza, il diritto processuale penale svizzero consente alla vittima costituitasi accusatore privato di partecipare alla procedura e di avvalersi di un patrocinatore a tutela dei propri interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e 127 CPP). Chi dirige il procedimento può accordare, a determinate condizioni, il gratuito patrocinio all’accusatore privato affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP).
(e) Proteggere la sfera privata, l’identità e l’immagine delle vittime, adottando adeguate misure per evitare la diffusione pubblica di qualunque informazione che ne permetta l’identificazione. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale ha diritto alla protezione della personalità (art. 117 cpv. 1 lett. a CPP). Per la protezione dell’identità si veda in particolare gli articoli 70 segg. e 74 capoverso 4 CPP.
(f) Proteggere le vittime, la loro famiglia ed eventuali testimoni da intimidazioni, vendette e rivittimizzazioni. L’articolo 149 segg. CPP elenca le varie misure che può adottare, su domanda o d’ufficio, chi dirige il procedimento. L’adozione di tali misure presuppone che vi sia motivo di ritenere che un testimone o una persona informata sui fatti possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3 a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica o a un altro grave pregiudizio. A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente garantendo l’anonimato alla persona da proteggere, svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificando l’aspetto o la voce della persona da proteggere oppure schermandola od opponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. L’articolo 169 capoverso 3 CPP consente a chiunque di rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a grave pericolo o a un altro grave svantaggio impossibile da evitare con misure protettive, la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l’integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3.
La nuova legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes)143 intende proteggere le persone che, a causa della loro collaborazione a procedimenti penali federali o cantonali, sono esposte a una grave minaccia per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio e senza le cui informazioni il perseguimen-
143 RS x