Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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processuale i bambini e gli adolescenti sono di norma rappresentati dai genitori (art. 296 segg. CC). In presenza di un conflitto d’interessi si procede a limitare il potere di rappresentanza dei genitori e a nominare un curatore di rappresentanza a tutela dei diritti del bambino (art. 306 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 392 n. 2 CC). La nomina compete all’autorità tutoria.
In base al paragrafo 5 ogni Stato aderente consente a gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni governative o non governative di assistere e/o sostenere le vittime, con il loro consenso, nei procedimenti penali per reati secondo la Convenzione. Le vittime ai sensi del Codice di procedura penale possono farsi accompagnare, oltre che dal patrocinatore, anche da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP).
Il paragrafo 6 impone agli Stati aderenti di assicurare che le informazioni fornite alle vittime conformemente al presente articolo siano adatte alla loro età e maturità e in una lingua per loro comprensibile. Giusta l’articolo 68 capoverso 1 CPP, se un partecipante al procedimento non ne comprende la lingua o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene in tale lingua, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Se la vittima costituitasi accusatore privato, o il suo rappresentate, non è in grado di partecipare al procedimento e di tutelare adeguatamente i propri interessi a ragione di difficoltà linguistiche, è possibile accordarle un gratuito patrocinio (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP), a condizione che l’accusatore privato sia sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appaia priva di probabilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP). Il requisito della Convenzione di fornire informazioni alle vittime in una forma adeguata alla loro età e maturità è attuato dall’articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP, in base al quale gli interrogatori di una vittima minorenne sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato. La presenza di quest’ultimo e di uno specialista garantiscono che la vittima minorenne sia interrogata e informata in modo adeguato.
Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 31 della Convenzione.
2.7.3 Art. 32 Avvio del procedimento
La disposizione impone agli Stati aderenti di adottare le misure necessarie per assicurare che le indagini o le azioni penali per reati contemplati nella Convenzione non dipendano dalla denuncia della vittima e che il procedimento possa andare avanti anche nel caso in cui la vittima ritratti le sue dichiarazioni. L’obiettivo è di impedire che la vittima rinunci a sporgere denuncia o la ritiri perché minacciata o intimidita dall’autore. In base al Codice penale svizzero tutti i reati contro l’integrità sessuale ai sensi della Convenzione sono perseguiti d’ufficio. La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 32 della Convenzione.
2.7.4 Art. 33 Termini di prescrizione
Ogni Stato aderente deve garantire che i termini di prescrizione per i reati previsti agli articoli 18145, 19 paragrafo 1 lettere a e b146 nonché 21 paragrafo 1 lettere a e
145 Abuso sessuale.
146 Reclutamento o avviamento di un minore alla prostituzione (lett. a) nonché coazione alla prostituzione minorile oppure lucro o altro sfruttamento di un minore a tali scopi (lett. b).