Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

b147 siano proporzionate alla gravità del reato e continuino a decorrere per un periodo sufficientemente lungo, al fine di consentire l’azione penale alla vittima che ha raggiunto la maggiore età.

2.7.4.1 Diritto vigente

I reati definiti nell’articolo 18 dalla Convenzione sono contemplati agli articoli 187– 191 CP, quelli dell’articolo 19 paragrafo 1 lettera a all’articolo 195 capoverso 1 CP. Non sono invece contemplati integralmente nel diritto penale svizzero i reati previsti all’articolo 19 paragrafo 1 lettera b della Convenzione; il Codice penale va integrato di conseguenza (cfr. art. 195 primo comma CP nuovo; n. 2.6.2.2). Neppure i reati ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sono esplicitamente previsti nel diritto penale svizzero vigente; per adempire i requisiti della Convenzione va dunque integrato il Codice penale (cfr. art. 197 n. 2bis CP nuovo; n. 2.6.4.1). L’articolo 21 paragrafo 1 lettera b della Convenzione è coperto dagli articoli 187, 189 e 190 CP. In materia di prescrizione la situazione si presenta come segue.

In base all’articolo 97 capoverso 2 CP l’azione penale per atti sessuali con fanciulli e minori dipendenti (art. 187 risp.188 CP) nonché per i reati di cui agli articoli 189– 191 e 195 CP nei confronti di persone minori di sedici anni non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. L’azione penale per i reati di cui all’articolo 189–191 e 195 CP cade in prescrizione ordinaria dopo 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), ragion per cui anche alle vittime che al momento dei fatti avevano 16 o 17 anni, una volta raggiunta la maggiore età, rimane sufficiente tempo per far avviare un procedimento penale .

2.7.4.2 Revisione del Codice penale

Il nuovo articolo 195 primo comma («chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione») non richiede l’adeguamento dell’articolo 97 capoverso 2 CP, poiché l’articolo 195 CP vi è già citato. Grazie al termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), anche le vittime che al momento del reato avevano 16 o 17 anni hanno tempo a sufficienza, una volta raggiunta la maggiore età, per far avviare un procedimento penale.

Il nuovo articolo 197 numero 2bis(reclutamento o induzione di un minore a partecipare a una rappresentazione pornografica) prevede che il reato venga punito con una pena detentiva fino a tre anni. L’attuale articolo 97 capoverso 2 CP non statuisce alcun termine di prescrizione speciale in merito all’articolo 197 CP; il termine di prescrizione ordinario è di sette anni, indipendentemente dall’età della vittima. Se la vittima ha un’età superiore ai 16 anni, il termine di prescrizione dura almeno fino al compimento dei 23 anni, circostanza questa che può essere considerata sufficiente ai sensi della Convenzione. Se invece la vittima al momento della commissione del reato ha meno di 16 anni, tale termine di prescrizione non può assolvere pienamente

147 Reclutamento o induzione di un minore alla partecipazione a spettacoli pornografici (lett. a) nonché coazione affinché il minore partecipi a spettacoli pornografici oppure lucro o altro sfruttamento di un minore a tali scopi (lett. b).