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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine
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142.204 Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
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I.
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 lett. a e cpv. 4
3 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d’entrata:
a. devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l’articolo 5.
4 Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Ufficio federale della migrazione (UFM) possono, in determinati casi, autorizzare l’entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c del codice frontiere Schengen).
Art. 3 cpv. 1-4
1 Per entrare in Svizzera gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.
2 Oltre a quelli previsti al capoverso 3, l’UFM riconosce i documenti di viaggio:
a. attestanti l’identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato di rilascio o alla collettività territoriale di rilascio;
b. rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera o da una collettività territoriale;
c. il cui Stato o la cui collettività territoriale di rilascio secondo la lettera b garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini;