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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine
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Entrata e rilascio del visto 142.204
Art. 11a Ricevibilità della domanda di visto
La ricevibilità della domanda di visto è retta dagli articoli 19 e 20 del codice CE dei visti12. Se non sono adempiti i criteri di ricevibilità, la domanda è irricevibile.
Art. 12 cpv. 2 lett. e, cpv. 3-6 Rilascio del visto
2 Il visto è rifiutato se:
e. nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’articolo 22 del codice CE dei visti13, uno Stato Schengen si oppone al rilascio del visto;
3 Se il visto è rifiutato, la rappresentanza all’estero emana una decisione tramite il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti.
4 L’UFM può, nelle ipotesi indicate al capoverso 1 e al capoverso 2 lettere e, f, h, in un caso concreto, rilasciare un visto di validità territoriale limitata secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera c per un soggiorno in Svizzera di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali.
5 Il visto di transito aeroportuale può essere rilasciato agli stranieri che:
a. producono documenti attestanti il prosieguo del viaggio verso il Paese di destinazione;
b. rendono verosimile di non intendere entrare nel territorio di uno Stato Schengen.
6 Un visto può avere una durata di validità massima di cinque anni ed essere rilasciato per una, due o più entrate. La durata di validità del visto di transito aeroportuale coincide con il tempo necessario al transito. Di regola è concesso un termine complementare di 15 giorni. In determinati casi è possibile prorogare la durata di validità del visto.
Art. 13a Proroga del visto
Le autorità migratorie cantonali o, in virtù dell’articolo 30, il DFAE possono, a una ripresa nell’arco di sei mesi, prorogare un visto valido, sempreché il titolare renda verosimili gravi motivi personali, ovvero in presenza di motivi di forza maggiore o umanitari che impediscono la partenza entro il termine previsto.
Art. 14 lett. e
La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette:
e. dagli articoli 12-18 e 27-35 della presente ordinanza.
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 2.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 2.