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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine
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Entrata e rilascio del visto 142.204
d. recanti gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali. Si applicano le norme di cui all’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago).
3 In casi motivati, l’UFM può accettare documenti di viaggio in deroga al capoverso 2, per esempio passaporti per stranieri.
4 In casi motivati, l’UFM può autorizzare deroghe all’obbligo di possedere un documento di viaggio.
Art. 4 Obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi
1 I cittadini di uno Stato che non è membro né dell’UE né dell’AELS, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20013, sono soggetti all’obbligo del visto per entrare in vista di un soggiorno di durata non superiore a tre mesi.
2 In deroga al capoverso 1, le persone seguenti sono esentate dall’obbligo del visto:
a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen e considerato equivalente a un visto valido (art. 5 par. 1 lett. b e art. 34 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen);
b. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, della Colombia, della Repubblica dominicana, dell’Ecuador, del Marocco, del Perù, della Tunisia e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia. Per quanto concerne i cittadini iraniani, sono esentati dall’obbligo del visto d’entrata solo i titolari di un passaporto diplomatico valido;
c. i piloti di aeromobili e gli altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen4;
d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite;
e. gli scolari in provenienza da uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS domiciliati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, purché i loro nomi figurino sulla lista degli scolari emanata dalle autorità competenti dello Stato interessato, conformemente alla decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 19945;
2 RS 0.748.0.
3 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1211/2010 del 15 dicembre 2010, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.
5 Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI), GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.