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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine
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Entrata e rilascio del visto 142.204
f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, conformemente all’accordo del 15 ottobre 19466 o alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19517, purché soggiornino in detto Stato;
g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, conformemente alla Convenzione del 28 settembre 19548 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato .
3 I cittadini di uno Stato che non è membro né dell’UE né dell’AELS non sono soggetti all’obbligo del visto, conformemente all’allegato II del regolamento (CE)
n. 539/2001, per l’entrata in vista di un soggiorno di durata non superiore a tre mesi, nemmeno se entrano in Svizzera per svolgervi un’attività lucrativa.
Art. 5 Obbligo del visto per soggiorni superiori a tre mesi
1 I cittadini di uno Stato che non è membro né dell’UE né dell’AELS sono soggetti all’obbligo del visto per entrare in vista di un soggiorno di durata superiore a tre mesi.
2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto: Andorra, Brunei Darussalam, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino, Singapore e Città del Vaticano.
Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b, cpv. 2-3 lett. a-d Disposizioni relative al
transito aeroportuale
1 I passeggeri di aeromobili titolari di un documento di viaggio valido sono esentati dall’obbligo del visto se:
b. abrogata
2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all’obbligo del visto in virtù dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’allegato IV del regolamento (CE)
n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 20099, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice CE dei visti): Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka.
3 In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del codice CE dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis:
a. i titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;
6 RS 0.142.37
7 RS 0.142.30
8 RS 0.142.40
9 Versione secondo GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.