Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione (UFM)
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Il presente commento illustra le modifiche da apportare all’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV).
1. Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto
Art. 2 Condizioni d’entrata
Ad cpv. 3 lett. a
Al capoverso 3 lettera a è abrogato il riferimento all’articolo 4 capoverso 2. Il vigente capoverso 3 lettera a rimanda erroneamente all’articolo 4 capoverso 2 anziché capoverso 3. A motivo di questa svista e in base alla presente revisione delle disposizioni sull’obbligo del visto, il capoverso 3 rimanda ora al nuovo articolo 5 concernente il soggiorno superiore a tre mesi.
Ad cpv. 4
Il capoverso 4 è integrato e abilita ora anche il DFAE (oltre all’UFM), conformemente all’articolo 30 OEV, ad autorizzare l’entrata in Svizzera di persone che non soddisfano le condizioni d’entrata previste dal codice frontiere Schengen, qualora motivi umanitari, interessi nazionali o obblighi internazionali lo giustifichino (rilascio di visti con validità territoriale limitata).
Art. 3 Documento di viaggio
Ad cpv. 1
Conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 lettera a del codice frontiere Schengen1, per soggiornare in Svizzera per al massimo tre mesi nell’arco di sei mesi, il cittadino di un Paese terzo deve essere in possesso di un documento di viaggio valido che permetta di attraversare la frontiera. In virtù dell’acquis di Schengen, il riconoscimento dei documenti di viaggio che consentono di entrare e soggiornare in uno Stato membro compete esclusivamente allo Stato membro in questione. Per sancire questo principio a livello d’ordinanza, alla fine della prima frase del capoverso 1 è inserita la precisazione «... dalla Svizzera».
Ad cpv. 2
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 265/2010, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1.