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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine
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Entrata e rilascio del visto 142.204
Art. 53b Titolo e frase introduttiva
Collaborazione tra l’UFM, l’AFD, la DC e i Cantoni
L’UFM, le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti
- ossia l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e i Cantoni - e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione in una convenzione, che contempla in particolare:
a. le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
b. la ripartizione delle spese per l’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
c. le modalità dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 53c cpv. 1-4 Pianificazione e coordinamento degli impieghi dei consulenti
svizzeri in materia di documenti
1 L’UFM, d’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.
2 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.
3 La DC, d’intesa con l’UFM e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:
a. la definizione di obiettivi comuni;
b. la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;
c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
4Abrogato
Art. 53d Ammissione in Svizzera di consulenti stranieri in materia di
documenti
1 L’UFM, unitamente alle autorità estere che distaccano i consulenti e d’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti. L’UFM, d’intesa con le competenti autorità svizzere di controllo alla frontiera nel luogo d’impiego, può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa. Gli accordi possono contemplare in particolare:
a. la definizione di obiettivi comuni;
b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;