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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine
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Entrata e rilascio del visto 142.204
c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
2 L’attuazione operativa dell’ammissione in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera nel luogo d’impiego.
Art. 54 cpv. 1-5
1 Le decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3, 15 capoverso 3 e 29 capoverso 4 sono emanate in nome dell’UFM (art. 27) o del DFAE (art. 30) mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti18.
2 In virtù dell’articolo 6 capoverso 2bis, le decisioni emanate in nome dell’UFM secondo il capoverso 1 possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione scritta presso l’UFM.
3Abrogato
4 Se a uno straniero viene negata l’entrata in Svizzera all’aeroporto in seguito a un controllo delle condizioni d’entrata, l’UFM emana una decisione impugnabile secondo l’articolo 65 capoverso 2 LStr.
5 In caso di decisione emanata in virtù dell’articolo 13a sono aperte le vie legali cantonali.
II.
La presente modifica entra in vigore il ... 2012.
.... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 2.