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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine
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Entrata e rilascio del visto 142.204
3 In casi eccezionali, è ammessa l’entrata o la partenza attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen, tuttavia previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell’area d’atterraggio o di decollo.
4 Le modalità del rilascio dei permessi e dell’iter operativo vanno disciplinate in una convenzione tra le autorità di controllo delle persone e gli esercenti degli aeroporti.
Art. 23 cpv. 4
4 I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStr.
Art. 24 Abrogato
Art. 28 Abrogato
Art. 29
1 In casi eccezionali, l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può rilasciare il visto alla frontiera esterna Schengen per un soggiorno di massimo 15 giorni agli stranieri:
a. che adempiono le condizioni d’entrata secondo l’articolo 2;
b. che non hanno avuto modo di chiedere un visto anticipatamente;
c. che invocano motivi imprevedibili e imperativi d’entrata;
d. il cui ritorno nel Paese di origine o di residenza è considerato sicuro.
2 A un marittimo che si trova in transito per motivi professionali può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera esterna Schengen se adempie le condizioni secondo il capoverso 1. Prima di rilasciare il visto, l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata accerta l’avvenuto scambio, mediante il modulo per i marittimi in transito di cui all’allegato IX parte 2 del codice CE dei visti17, delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione.
3 L’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può richiedere documenti giustificativi comprovanti l’esistenza degli imprevedibili e imperativi motivi d’entrata invocati.
4 Se il visto è rifiutato, l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata emana una decisione tramite il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti.
Art. 31
1 Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.
2 Il DFGP sorveglia l’esecuzione delle altre disposizioni in materia d’entrata.
17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 2.