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Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 10 pagine

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Entrata e rilascio del visto 142.204

b. i cittadini di uno Stato che non è membro né dell’UE né dell’AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino o Stati Uniti d’America, in virtù della lista figurante all’allegato V del codice CE dei visti;

c. i cittadini di uno Stato che non è membro né dell’UE né dell’AELS, titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America; la deroga all’obbligo del visto di transito non è applicabile se, una volta scaduto il visto, questi cittadini tornano in patria a partire da uno Stato terzo che non sia uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America;

d. i familiari di cittadini di un Paese membro dell’UE di cui all’articolo 3 allegato I dell’accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;

Art. 7 cpv. 1-2

1 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre l’approvazione scritta del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

2 Per gli stranieri che non possono appellarsi all’accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dalle competenti autorità di controllo alla frontiera.

Art. 8 cpv. 3

3 L’obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto o dalla data d’entrata e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, ma al più tardi 12 mesi dopo l’entrata.

Art. 10 cpv. 2 lett. c e cpv. 3

2 Sono esentati dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio:

c. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale.

3 Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne Schengen, si può derogare all’obbligo per il richiedente di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non può essere conclusa al valico di frontiera o se sussistono motivi umanitari.

10 RS 0.142.112.681

11 RS 0.142.112.681