Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

so 1 lettera a CPP prevede che un’inchiesta mascherata può essere disposta solo se sussiste il sospetto che «sia stato commesso un reato».

Alla luce di quanto illustrato, la Commissione è del parere che vi sia chiaramente la necessità di legiferare e che occorra raggiungere due obiettivi (correlati): da un lato si tratta, come chiede anche l’iniziativa parlamentare, di definire chiaramente nel CPP quali misure investigative rientrano nella definizione «inchiesta mascherata». Vanno considerate inchieste mascherate solo gli atti che costituiscono un’ingerenza non trascurabile nella posizione giuridica del sospettato. Dall’altro, occorre definire una base giuridica per gli interventi investigativi meno incisivi, in occasione dei quali i membri della polizia, non riconoscibili come tali, entrano in diretto contatto con i sospettati.

2.2 La normativa proposta

2.2.1 Definizione di «inchiesta mascherata»

La normativa proposta descrive l’inchiesta mascherata in modo più preciso rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale e di nuovo ne limita il campo d’applicazione ai casi già disciplinati dalla LFIM. Nel contempo crea una base giuridica per le cosiddette indagini in incognito ossia la forma meno incisiva dell’attività investigativa sotto copertura. L’impianto giuridico proposto distingue l’inchiesta mascherata e le indagini in incognito come segue:

- agli agenti infiltrati è sempre attribuita un’identità fittizia attestata da do-

cumenti. È vero che gli agenti incaricati di svolgere indagini in incognito tacciono la propria vera identità oppure la simulano, tuttavia lo fanno servendosi solamente di semplici bugie e inganni (ad es. fornendo false indicazioni su sesso, età e domicilio oppure utilizzando un nickname soprattutto nelle chat room);

- un’inchiesta mascherata ha una durata più lunga (di regola diversi mesi)

per consentire agli agenti di infiltrarsi in un ambiente criminale e creare con la persona sospettata una particolare relazione di fiducia. A tale scopo gli agenti infiltrati allacciano attivamente un contatto con il sospettato. Viceversa le indagini in incognito prevedono interventi di breve durata (ad es. l’acquisto di droga da uno spacciatore a fini investigativi) e gli agenti incaricati di svolgere indagini in incognito hanno un atteggiamento riservato e non instaurano alcun particolare rapporto di fiducia con il sospettato;

- oltre ai membri della polizia, in determinati casi, possono essere impiegati

quali agenti infiltrati anche privati cittadini (art. 287 cpv. 1 lett. b CPP). Viceversa nelle indagini in incognito è ammesso esclusivamente l’impiego di membri della polizia;

- se il giudice dei provvedimenti coercitivi dà la sua approvazione, il pubbli-

co ministero può garantire all’agente infiltrato che la sua vera identità non sarà rivelata durante il procedimento, nemmeno dopo la conclusione dell’intervento (in particolare in caso di interrogatori come testimone). Tale misura limita i diritti di difesa dell’imputato. Per contro, una volta con-