Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 10 pagine

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Art. 298b (nuovo) Condizioni

La disposizione riprende in linea di massima quella dell’articolo 282 CPP sull’osservazione e ne sostituisce semplicemente l’espressione «indizi concreti» (art. 282 cpv. 1 lett. a CPP) con «sospetto». La ragione di questa modifica risiede nel fatto che le indagini in incognito rappresentano una misura più incisiva rispetto all’osservazione, in quanto il sospettato non è semplicemente osservato, ma anche ingannato durante la comunicazione.

Il capoverso 1 lettera a presuppone il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto. La disposizione, pur escludendo che le indagini in incognito mirino a evitare o individuare possibili futuri reati (altrimenti si tratterebbe di una misura di diritto di polizia), non pone come condizione che un reato debba essere già stato commesso. La misura può essere infatti adottata anche quando sussiste il sospetto che si stia commettendo un reato.

Il capoverso 1 lettera b riprende la clausola di sussidiarietà dell’inchiesta mascherata (art. 286 cpv. 1 lett. c CPP).

Capoverso 2: di regola le indagini in incognito sono di breve durata. Considerando l’intensità non eccessiva dell’intervento e il fatto che l’indagine è avviata solo se sussiste il sospetto di reato, non è necessario fissare una durata precisa. Per evitare che si prolunghino troppo le indagini in incognito, disposte dalla polizia nel quadro di una procedura investigativa secondo l’articolo 306 e seguenti del CPP, la polizia è tenuta a far approvare dal pubblico ministero questo tipo di indagini un mese dopo averle ordinate. Questa disposizione corrisponde a quella relativa all’osservazione (art. 282 cpv. 2 CPP).

Art. 298c (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

I requisiti degli agenti in incognito corrispondono a quelli fissati per l’inchiesta mascherata (art. 287 CPP) con la differenza che possono essere impiegati solo membri della polizia.

Art. 298d (nuovo) Fine e comunicazione

Di fatto la disposizione corrisponde a quella dell’articolo 297 CPP sull’inchiesta mascherata. Le differenze tra le due misure sono: le indagini in incognito non devono essere approvate dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ma eventualmente dal pubblico ministero, e possono impiegare solo membri della polizia e non cittadini privati.

4 Ripercussioni finanziarie e sul personale

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione finanziaria o sul personale.

5 Costituzionalità

Sia le indagini in incognito che l’inchiesta mascherata sono misure volte a chiarire il sospetto di un reato, quindi si tratta di provvedimenti di procedura penale e non di