Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 10 pagine

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Art. 288 cpv. 1

Poiché gli agenti infiltrati si avvalgono sempre di un’identità fittizia, il capoverso 1 deve essere modificato. La modifica secondo cui non è più il pubblico ministero a dotare gli agenti infiltrati di un’identità fittizia, ma la polizia comporta un adattamento della prassi attuale.

3.2 Sezione 5a: Indagini in incognito

Fornendo una definizione più precisa dell’inchiesta mascherata, vi è un vuoto legislativo riguardo ad altre misure meno intrusive, con le quali i membri della polizia entrano in contatto con i sospettati senza rivelare la propria vera identità e funzione. Simili misure vanno disciplinate in una nuova sezione espressamente dedicata alle indagini in incognito.

Art. 298a (nuovo) Definizione

Come per l’inchiesta mascherata, anche le indagini in incognito sono espressamente definite in un nuovo articolo, l’articolo 298a. Le caratteristiche delle indagini in incognito sono le seguenti:

- la misura è in genere di breve durata. Poiché non si può escludere che in

singoli casi l’intervento si prolunghi, l’articolo 298b capoverso 2 prescrive l’obbligo dell’approvazione del pubblico ministero se le indagine dovessero protrarsi per più di un mese;

- diversamente dall’inchiesta mascherata, questa misura impiega esclusiva-

mente membri della polizia come agenti incaricati di svolgere indagini in incognito; inoltre, essendo direttamente disposta dalla polizia, non necessita di un’approvazione del giudice. Se fossero impiegati anche privati cittadini, un’autorità indipendente non potrebbe verificarne l’idoneità. Resterebbe di competenza esclusivamente della polizia decidere quali privati cittadini impiegare come agenti incaricati di svolgere indagini in incognito. Dal momento che la loro attività non si limiterebbe alla semplice osservazione, ma dovrebbero anche entrare direttamente in contatto con il sospettato, una simile normativa apparirebbe problematica;

- diversamente dall’inchiesta mascherata, l’impiego di agenti in incognito è

ammesso non solo per determinati reati, ma anche per chiarire qualsiasi crimine o delitto. Per contro non possono essere avviate indagini in incognito in caso di semplici contravvenzioni, in quanto anche l’osservazione, ossia una misura meno incisiva, è ammessa solo in caso di crimini o delitti (cfr. art. 282 cpv. 1 lett. a CPP).

Il capoverso 2 fissa due differenze sostanziali rispetto all’inchiesta mascherata: agli agenti in incognito non è mai assegnata un’identità fittizia attestata da documenti e la loro vera identità è resa nota una volta conclusa l’indagine. Entrambi questi elementi fanno sì che l’intensità dell’intervento nel caso di indagini in incognito sia decisamente minore rispetto a quella di un’inchiesta mascherata. Escludendo il ricorso a un’identità fittizia si riduce il grado di inganno; la rinuncia all’anonimato durante l’indagine fa sì che i diritti di difesa dell’imputato non vengano limitati.