Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 10 pagine

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cluso l’intervento, viene resa nota l’identità degli agenti in incognito, che possono essere messi a confronto con l’imputato.

2.2.2 Disciplinamento delle indagini in incognito

Per le indagini in incognito la normativa proposta dalla Commissione crea una base giuridica che, date le analogie della misura con l’osservazione, si rifà all’articolo 282 e seguenti del CPP. Diversamente dall’inchiesta mascherata, le indagini in incognito non richiedono l’approvazione del giudice. Esattamente come nel caso dell’osservazione, anche le indagini in incognito sono disposte dalla polizia e devono essere approvate dal pubblico ministero se superano la durata di un mese. L’approvazione del giudice anche per le indagini in incognito sarebbe in certo qual modo in contraddizione con la scarsa incidenza delle misure rispetto a quanto avviene nel caso dell’inchiesta mascherata e soprattutto comporterebbe difficoltà pratiche.

La Commissione sottolinea che queste disposizioni riguardano esclusivamente i casi in cui sussiste un sospetto, anche solo vago, di reato.11 Tuttavia in numerosi casi, tra cui anche nella comunicazione in chat volta a impedire atti sessuali con minori o nel caso dei cosiddetti test d’acquisto di alcol, non vi è di regola un sospetto di reato all’inizio degli atti d’indagine sotto copertura. Pertanto questi atti non possono basarsi sulla normativa proposta. Inoltre la Confederazione non potrebbe neppure emanare le relative basi legali in quanto non si tratta di misure di diritto di procedura penale, per le quali sarebbe autorizzata a legiferare in virtù dell’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)12, bensì di atti, precedenti l’avvio di un procedimento penale, volti a impedire o a individuare un possibile reato, la cui base legale va creata nel diritto cantonale di polizia. È vero che la Confederazione ha determinate competenze normative anche in materia di diritto di polizia, tuttavia esse hanno esclusivamente un carattere frammentario e non sono pertinenti per la tematica in oggetto13. Peraltro questa situazione non è nuova nel diritto di procedura penale: anche l’osservazione, che presenta una serie di analogie con le indagini in incognito, è disciplinata nel Codice di procedura penale soltanto nella misura in cui serve a chiarire un indizio di reato. L’articolo 282 capoverso 1 lettera a CPP vincola infatti la disposizione dell’osservazione all’ipotesi che «sia stato commesso un crimine o un reato». Se invece un’osservazione viene avviata a scopo preventivo ossia solo per impedire o individuare un reato che potrebbe essere perpetrato, non può fondarsi

11 Nathan Landshut, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), n. 26 ad art. 309, Donatsch/Hansjakob/Lieber, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010.

12 RS 101

13 Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale alla mozione Schmid-Federer 08.3841 «Inchieste mascherate prima dell’apertura di procedimenti penali».