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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine

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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili

del … Avamprogetto del 8 agosto 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11d capoversi 2 e 3, 11e capoversi 1 e 2, 11f capoversi 2 e 4, 11h, nonché 11i capoverso 2 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2),

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Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

Ai sensi degli articoli 11d-11i della legge sul CO2, la presente ordinanza disciplina il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti delle automobili, il calcolo degli obiettivi determinanti e la procedura.

Art. 2 Automobili

1Le automobili ai sensi dell’articolo 11d capoverso 1 della legge sul CO corrispon-

2

dono a quelle dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2Sono eccettuati:

a. i veicoli blindati secondo l’appendice XI della Direttiva 2007/46/CE3 e

b. le automobili con posti autorizzati per il trasporto di persone in sedie per disabili.

3È determinante lo stato al momento della prima immatricolazione.

Art. 3 Prima immatricolazione

1Sono immatricolate per la prima volta ai sensi dell’articolo 11d capoverso 1 della legge sul CO2 le automobili:

a. ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera; e

RS ..........

1 RS 641.71

2 RS 741.41

3 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263/1 del 9.10.2007) 2011–......