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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine

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4Se dalla fattura finale risulta un’eccedenza a favore dell’importatore, l’UFE gli rimborsa tale somma con un interesse rimuneratorio pari all’ammontare dell’interesse di mora.

Art. 24 Garanzie

1Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di più di un acconto o della fattura finale, l’UFE può decidere che in futuro, alla stregua di un piccolo importatore, debba computare singolarmente ogni automobile.

2Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi sia a rischio, l’UFE può esigere dall’importatore una garanzia in forma di deposito in denaro, garanzia bancaria o titolo di credito.

3Se la garanzia non è fornita, l’UFE può chiedere il sequestro di beni appartenenti all’importatore, ai sensi dell’articolo 274 LEF10.

Sezione 5: Indennità e distribuzione dei proventi della sanzione

Art. 25 Indennità d’esecuzione

A titolo d’indennità, le autorità d’esecuzione ricevono per il loro dispendio un importo annuale complessivo di 1,5 milioni di franchi.

Art. 26 Distribuzione alla popolazione

1Su incarico e sotto la sorveglianza dell’UFAM, gli assicuratori distribuiscono i proventi della sanzione alla popolazione.

2Per il resto si applicano gli articoli 23 e 23a dell’ordinanza del 12 novembre 199711 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili.

Sezione 6: Rapporto

Art. 27

1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) presenta alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e sull’efficacia della sanzione, per la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

2L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e ai proventi delle sanzioni.

10RS 281.1

11 RS 814.018