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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine
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Art. 18 Termine di pagamento
1Il grande importatore deve versare l’importo della sanzione, dedotti gli acconti già corrisposti di cui all’articolo 23, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura finale.
2Un eventuale rimborso avviene entro lo stesso termine.
Art. 19 Decisione
L’importatore o il costruttore che contesta la fattura o la fattura finale può richiedere una decisione impugnabile all’UFE.
Art. 20 Procedura d’esecuzione
1Se l’importatore non ha versato l’importo della sanzione entro il termine stabilito, l’UFE o il servizio da esso incaricato gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni e fissa un interesse di mora del 5 per cento.
2Se, scaduto tale termine, l’importo dovuto non è stato interamente versato, l’UFE o il servizio da esso incaricato può avviare la procedura d’esecuzione per l’importo dovuto.
3Se l’importatore si oppone al precetto esecutivo, l’UFE emana una decisione relativa all’importo della sanzione e nel contempo rigetta l’opposizione.
Art. 21 Costi
Per le spese processuali dell’UFE si applica l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 19699 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Art. 22 Rimedi giuridici
Si applicano le disposizioni sull’organizzazione giudiziaria federale.
Art. 23 Acconti
1Il grande importatore che nell’anno precedente ha pagato una sanzione deve versare all’UFE, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell’anno di riferimento, acconti corrispondenti ciascuno a un quarto dell’importo dovuto nell’anno precedente.
2L’importatore che nell’anno di riferimento ha lo statuto provvisorio di grande importatore deve versare all’UFE a titolo di acconto, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l’importo della sanzione relativo alle singole automobili ammesse alla circolazione per la prima volta nel corso del trimestre precedente il termine di pagamento.
3L’UFE o il servizio da esso incaricato emette una fattura per il pagamento dell’acconto basandosi sui dati dell’USTRA.