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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28 Computo di emissioni di CO2 particolarmente basse

Al momento di calcolare le emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computate nel modo seguente:

a. nel 2012 e 2013: 3,5 volte;

b. nel 2014: 2,5 volte;

c. nel 2015: 1,5 volte.

Art. 29 Disposizioni transitorie

1Il primo anno di riferimento inizia il 1° luglio 2012 e dura sei mesi.

2Nel primo anno di riferimento:

a. i termini che sulla base della presente ordinanza scadono prima dell’inizio dell’anno di riferimento devono essere rispettati entro il 31 maggio 2012;

b. è pari a Mt-2 …….kg;

c. gli acconti di cui all’articolo 23 devono essere versati entro il 31 ottobre 2012 sulla base della presente ordinanza, come se quest’ultima fosse già stata in vigore nell’anno precedente;

d. per i grandi importatori il numero determinante di automobili importate e immatricolate è pari a 25.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2012.

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova