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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 28 Computo di emissioni di CO2 particolarmente basse
Al momento di calcolare le emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computate nel modo seguente:
a. nel 2012 e 2013: 3,5 volte;
b. nel 2014: 2,5 volte;
c. nel 2015: 1,5 volte.
Art. 29 Disposizioni transitorie
1Il primo anno di riferimento inizia il 1° luglio 2012 e dura sei mesi.
2Nel primo anno di riferimento:
a. i termini che sulla base della presente ordinanza scadono prima dell’inizio dell’anno di riferimento devono essere rispettati entro il 31 maggio 2012;
b. è pari a Mt-2 …….kg;
c. gli acconti di cui all’articolo 23 devono essere versati entro il 31 ottobre 2012 sulla base della presente ordinanza, come se quest’ultima fosse già stata in vigore nell’anno precedente;
d. per i grandi importatori il numero determinante di automobili importate e immatricolate è pari a 25.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2012.
.... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione:
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova