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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine

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b. che non erano precedentemente ammesse, o erano ammesse per una durata inferiore a tre mesi (variante: un anno) alla circolazione all’estero, prima della dichiarazione doganale in Svizzera.

2L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera è considerata come immatricolazione in Svizzera, l’immatricolazione in un’enclave doganale estera è considerata come immatricolazione all’estero.

3Le automobili possono essere immatricolate soltanto se l’importatore o il costruttore adempie gli obblighi di cui agli articoli 15 o 16.

Sezione 2: Importatori e costruttori

Art. 4 Principio

1È sottoposto alle disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO delle automo-

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bili chi importa o costruisce in Svizzera un’automobile immatricolata per la prima volta.

Art. 5 Grande importatore

1È considerato grande importatore nell’anno di riferimento l’importatore di cui almeno 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.

2È considerato anno di riferimento l’anno in cui viene verificato il raggiungimento dell’obiettivo fissato.

Art. 6 Statuto provvisorio di grande importatore

1L’importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento può chiedere all’UFE di essere trattato provvisoriamente come grande importatore nell’anno di riferimento.

2La richiesta deve essere inoltrata prima dalla prima immatricolazione di un’automobile.

3Se, alla fine dell’anno di riferimento, risulta che sono state immatricolate meno di 50 automobili, l’importatore è considerato piccolo importatore e deve procedere a un computo separato per ogni automobile.

Art. 7 Piccolo importatore

È considerato piccolo importatore chi importa meno di 50 automobili immatricolate per la prima volta nell’anno di riferimento.