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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine

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Art. 8 Raggruppamenti

1Entro il 30 novembre prima dell’inizio dell’anno di riferimento, gli importatori e i costruttori di automobili possono chiedere all’UFE di essere trattati come raggruppamento per un periodo massimo di cinque anni.

2Un raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi di un singolo grande importatore.

3Il raggruppamento designa un rappresentante.

4Se non sono uniti tra loro in un gruppo grazie alla detenzione della maggioranza dei voti, o non sono riuniti in altro modo sotto una direzione unica, i membri di un raggruppamento possono scambiarsi soltanto le informazioni seguenti:

a. le emissioni medie di CO2 determinanti;

b. l’obiettivo fissato per le emissioni medie di CO2;

c. il numero totale delle automobili immatricolate per la prima volta.

Sezione 3: Basi di calcolo

Art. 9 Emissioni di CO2 determinanti

1Le emissioni di CO determinanti di un’automobile si basano sulle indicazioni

2

figuranti nell’approvazione del tipo secondo l’articolo 97 dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

2Se per un’automobile non è stata rilasciata né una scheda tecnica ai sensi dell’articolo 3a OATV né un’approvazione del tipo svizzera, l’importatore deve attestare le emissioni di CO2 dell’automobile per mezzo di un certificato di conformità secondo il diritto europeo (Certificate of Conformity, COC) ai sensi dell’articolo 18 della Direttiva 2007/46/CE5.

3Per le automobili esonerate dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV), sono riconosciute anche le seguenti attestazioni sulle emissioni di CO2:

a. approvazioni parziali nazionali o internazionali;

b. certificati di conformità CE secondo gli articoli 2 lettera e e 13 OATV;

c. valutazioni della conformità e certificazioni della conformità secondo l’articolo 2 lettere m e n OATV; oppure

d. rapporti di perizia stilati da servizi d’esame elencati nell’appendice 2 OATV o riconosciuti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) secondo l’articolo 17 capoverso 2 OATV.

4 RS 741.511

5 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263/1 del 9.10.2007, versione del 24.2.2011).