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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine
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4Se per un’automobile non è stata rilasciata nessuna delle attestazioni elencate ai capoversi 1 – 3, le emissioni di CO2 determinanti sono calcolate secondo l’allegato 1.
5Se le emissioni di CO di un’automobile non possono essere calcolate secondo le
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formule dell’allegato 1, viene supposto un valore di 300 g di CO2/km.
Art. 10 Automobili con motori alimentati con gas naturale
1Per le automobili con motori alimentati esclusivamente o parzialmente con gas naturale, l’UFE riduce il valore delle emissioni di CO2 determinanti della percentuale corrispondente alla quota di biocarburante contenuta nella miscela di carburante.
Art. 11 Tecnologie innovative
1L’UFE tiene conto delle riduzioni delle emissioni di CO ottenute grazie
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all’impiego di tecnologie innovative nella misura in cui sono riconosciute secondo l’articolo 12 del Regolamento 2009/443/CE6.
2L’importatore deve fornire la prova della riduzione delle emissioni di CO sulla
2 base del COC e chiedere un’approvazione del tipo. Quest’ultima vale soltanto per le automobili che beneficiano della stessa tecnologia innovativa.
Art. 12 Deroghe dall’approvazione del tipo
1Se, nel corso dell’anno di riferimento, le emissioni di CO di un tipo di veicolo
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approvato diminuiscono, senza che sia richiesta una nuova approvazione del tipo, si tiene conto di queste riduzioni se l’importatore o il costruttore fornisce la prova che le automobili immatricolate per la prima volta producono meno emissioni di CO2 di quanto è attestato nell’approvazione del tipo.
2Per le automobili di cui al capoverso 1, l’importatore o il costruttore deve indicare all’USTRA il numero d’identificazione del veicolo (VIN) ai sensi dell’articolo 44 capoverso 4 OETV7.
Art. 13 Obiettivo determinante
1L’obiettivo determinante per le emissioni di CO del parco auto di un grande
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importatore, oppure della singola automobile nel caso di un piccolo importatore, è calcolato secondo l’allegato 2.
2Se ai piccoli costruttori è accordata una deroga secondo l’articolo 11 del Regolamento 2009/443/CE del 23 aprile 20098, l’UFE adegua il calcolo dell’obiettivo per le importazioni delle rispettive marche in Svizzera.
6 Regolamento 2009/443/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU l 140 del 5.6.2009).
7 RS 741.41 (VIN: Vehicle Identification Number)
8 Regolamento 443/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove