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Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 10 pagine

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3Gli obiettivi adeguati secondo il capoverso 2 non possono essere compensati con altri obiettivi.

4Entro il 30 novembre prima dell’inizio dell’anno di riferimento, il grande importatore deve comunicare all’Ufficio federale dell’energia (UFE) se intende computare separatamente determinate marche secondo il capoverso 2. In tal caso, per ognuna di queste marche è considerato un importatore individuale.

Art. 14 Peso a vuoto medio

Entro la fine di aprile dell’anno civile precedente l’anno di riferimento, il DATEC calcola il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta nell’anno precedente e lo pubblica nell’allegato 2 alla presente ordinanza.

Sezione 4: Procedura

Art. 15 Procedura al momento dell’importazione

1Per ogni automobile importata, il grande importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) ed attestare di averla importata.

2Il piccolo importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e versare l’importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto.

Art. 16 Procedura al momento della costruzione

1Dopo aver ottenuto l’approvazione del tipo o avere svolto l’esame singolo, i costruttori di automobili in Svizzera devono trasmettere i necessari dati all’UFE.

2Per ogni automobile immatricolata per la prima volta, l’UFE stabilisce singolarmente una sanzione sulla base dei dati dell’approvazione del tipo o dell’esame singolo.

3Prima della prima immatricolazione il piccolo importatore deve versare l’importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto.

Art. 17 Computo per i grandi importatori

1Sulla base delle automobili immatricolate per la prima volta, dell’obiettivo determinante e delle emissioni di CO2 determinanti, allo scadere dell’anno di riferimento l’UFE valuta per ogni grande importatore se questi è soggetto a una sanzione.

2Se l’importatore è soggetto a una sanzione, l’UFE calcola l’importo dovuto ed emette la fattura finale.

3L’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari al calcolo e all’incasso. L’UFE può incaricare terzi di procedere all’incasso.

nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, p.1, versione del 26.1.2011).