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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

Modifica del .... REVISIONE, stato 10.04.2013

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 19941 sulla costruzione dei battelli è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con l’espressione «UFT» e l'espressione «Dipartimento» è sostituita con l'espressione «DATEC».

Art. 1 cpv. 1, 2 e 2bis

1

La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di battelli e dell’infrastruttura delle imprese pubbliche di navigazione.

2

Alla costruzione, l’attrezzatura e l’esercizio di battelli, adibiti al trasporto di passeggeri, di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano gli articoli 5–14, 17–19, 21–40, 43, 44 capoversi 1–3, 45 capoversi 1 e 2, 45a, 46, 47, 48 capoverso 1, 49–51, 57 e 57a.

2bis

Alla costruzione, l’attrezzatura e l’esercizio di battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano soltanto gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28–36, 38 e 39.

1 RS 747.201.7