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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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747.201.7 Ordinanza sulla costruzione dei battelli

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. imprese pubbliche di navigazione: le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e autorizzate dalla Confederazione;

b. infrastruttura: le costruzioni e le installazioni necessarie all’esercizio di battelli, segnatamente gli impianti di approdo;

c. analisi dei rischi: la procedura sistematica del richiedente per analizzare i potenziali rischi

- di un’infrastruttura, in considerazione dell’ambiente circostante; e

- di un battello per il periodo successivo alla sua messa in servizio (fase di esercizio) tenendo conto del tipo di battello, dello scopo di impiego e dell’ambiente nel quale il battello è utilizzato;

d. rapporto sulla sicurezza: il rapporto basato sull’analisi dei rischi con il quale il richiedente prova che l’esercizio del battello o dell’infrastruttura è sicuro e conforme alle prescrizioni della presente ordinanza e alle disposizioni d’esecuzione, e nel quale definisce le misure per affrontare i potenziali rischi;

e. rapporto sulla gestione dei rischi: il rapporto nel quale l’esercente descrive le misure per il periodo successivo alla messa in servizio di un battello (fase di esercizio) finalizzate a garantire il mantenimento del livello di sicurezza di un battello nuovo ed equiparabile durante la sua fase di esercizio. Descrive le procedure, le responsabilità, la documentazione, la periodicità dei processi di esercizio e di manutenzione e delle ispezioni nonché le procedure per i casi di emergenza.

Art. 3 cpv. 1

1Autorità di vigilanza per le imprese pubbliche di navigazione è l’Ufficio federale

dei trasporti (UFT).

Art. 5 cpv. 1, 2 e 5

1

La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e delle infrastrutture devono essere conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni d’esecuzione nonché essere eseguiti secondo le norme tecniche e sotto la direzione di specialisti.

2

Sono considerate norme tecniche segnatamente le prescrizioni applicabili concernenti la costruzione di battelli promulgate da società di classificazione riconosciute nonché le prescrizioni e le norme internazionali concernenti la costruzione di battelli. In caso di imprecisioni e di dubbi, decide l’UFT.

5Per ogni battello alimentato con vettori energetici particolari e per ogni infrastruttura deve essere provato mediante un rapporto sulla sicurezza che:

a. l’esercizio del battello o dell’infrastruttura è sicuro e conforme alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni d’esecuzione; e