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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine
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Ordinanza sulla costruzione dei battelli 747.201.7
b. i componenti dei battelli e delle installazioni garantiscono un esercizio sicuro e sono costruiti in modo da permettere la manutenzione e i controlli.
Art. 6 Considerazione di altri interessi
1
Nella pianificazione, costruzione e manutenzione dell’infrastruttura occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente, nonché della protezione della natura e del paesaggio.
2
Nella pianificazione e nella costruzione di battelli e infrastrutture occorre considerare adeguatamente le esigenze dei disabili.
Art. 7 lett. a–c ed e
Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni d’esecuzione non contemplino prescrizioni contrarie, sono applicabili:
a. per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei battelli e dell’infrastruttura, la legislazione federale sull’elettricità, in particolare l’ordinanza del 7 novembre 20012 sugli impianti a bassa tensione;
b. per l’impiego di impianti ad aria compressa e caldaie a vapore, l’ordinanza del 15 giugno 20073 sull’utilizzo di attrezzature a pressione;
c. Abrogata
e. Abrogata
Art. 8 Deroghe alle prescrizioni
1In casi eccezionali l’autorità competente può ordinare misure che derogano alla presente ordinanza per evitare che persone o cose siano esposte a pericoli.
2In casi eccezionali può autorizzare, quando vi sono condizioni d’esercizio semplici, misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza, se il richiedente prova che è garantita la protezione dell’ambiente e che:
a. è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate atte a ridurre i rischi.
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In casi eccezionali può autorizzare per scopi speciali, nell’ambito di manifestazioni limitate nel tempo, l’impiego di battelli che non soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza, se ciò consente di evitare un onere sproporzionato. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo nonché la protezione dell’ambiente devono essere garantite.
Art. 10 Compiti e competenze dell’autorità di vigilanza
1
L’autorità competente vigila sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei battelli e delle infrastrutture in funzione dei rischi.