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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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747.201.7 Ordinanza sulla costruzione dei battelli 3

Gli impianti per l’esaurimento della sentina devono essere montati in modo da restare utilizzabili in caso di collisione o in caso di falla.

Art. 32 Altri impianti per l’esercizio del battello

Il DATEC emana disposizioni concernenti la costruzione, l’impiego e la sicurezza di impianti per l’esercizio del battello, come caldaie a vapore, impianti ad aria compressa, impianti a gas liquido ad uso domestico e impianti analoghi.

Art. 36 Protezione contro gli incendi

1

I materiali impiegati per i locali interni come materiali di rivestimento e d’isolamento o rivestimenti del suolo devono essere difficilmente infiammabili.

2Vernici e lacche applicate sugli elementi di costruzione degli interni non devono bruciare facilmente. In caso d’incendio non devono sprigionare quantità pericolose di gas tossici o di fumo.

3

I battelli devono essere provvisti di un sistema di allarme antincendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a particolare rischio di incendio. L’impianto deve essere idoneo all’impiego a bordo di battelli.

4

Sono proibiti l’impiego e l’immagazzinamento di combustibili liquidi con un punto d’infiammazione inferiore a 55°C a fini di riscaldamento, illuminazione o cucina. Il divieto non si applica agli impianti a gas liquido.

Art. 39 Impianti antincendio

1

I battelli devono disporre di impianti antincendio costantemente pronti all’uso, con i quali possa essere combattuto efficacemente ogni genere d’incendio.

2

L’attrezzatura antincendio minima comprende estintori nonché pompe, tubature e condotte antincendio.

3I locali macchina e i compartimenti nei quali sono installati generatori, i quadri dei comandi elettrici per la distribuzione di energia elettrica ad alta potenza, motori per la propulsione del battello, batterie per la propulsione elettrica del battello o cisterne per immagazzinare vettori energetici particolari devono essere provvisti di impianti antincendio fissi.

4

Gli impianti antincendio devono essere disposti in modo da essere facilmente accessibili e contrassegnati chiaramente mediante targhette d’avvertimento.

Titolo prima dell’articolo 41

Capitolo 5: Costruzione ed attrezzatura dell’infrastruttura

Art. 41 Principio

L’infrastruttura deve essere costruita in modo che, quando è usata correttamente e osservando la dovuta diligenza, non mette in pericolo la vita e la salute delle persone.