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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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Ordinanza sulla costruzione dei battelli 747.201.7

Art. 43 Personale

1

L’esercizio di un battello, compresa la preparazione delle installazioni e dell’infrastruttura per l’esercizio nonché i lavori da effettuare sulle stesse al termine dei trasporti, possono essere affidati soltanto a personale qualificato che ha superato i dovuti esami.

1bisLe imprese di navigazione provvedono a effettuare esami e controlli periodici prescritti per la formazione e il perfezionamento del personale nonché per il loro rispetto e ne tengono le debite registrazioni.

2

Il DATEC disciplina la formazione, l’esame e le condizioni di lavoro del personale di navigazione nelle imprese di navigazione.

3Il DATEC stabilisce i requisiti che il personale deve rispettare ai fini dell’impiego di installazioni e impianti in caso di esercizio con vettori energetici particolari.

Art. 44 cpv. 5

5Le persone designate dalle imprese di navigazione titolari di una concessione federale per effettuare i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della navigazione e disporre della qualifica corrispondente.

Art. 45a Direzione tecnica dei battelli con vettori energetici particolari

1

Le imprese di navigazione che per la propulsione di battelli o l’esercizio di gruppi ausiliari impiegano vettori energetici particolari nominano un capotecnico e almeno un suo sostituto.

2

Affidano al capotecnico la responsabilità per gli aspetti dell’esercizio e della manutenzione dei battelli rilevanti ai fini della sicurezza e riconoscono formalmente, tanto a lui quanto al suo sostituto, le relative competenze.

3

In caso di guasti e incidenti, il capotecnico oppure il suo sostituto prende le necessarie disposizioni.

4Il capotecnico e il suo sostituto devono disporre di una formazione idonea nonché dell’esperienza e delle conoscenze necessarie per la guida e la manutenzione di costruzioni, impianti e battelli.

5

Il DATEC può emanare prescrizioni sulla formazione richiesta per il capotecnico e il suo sostituto.

Art. 46 Piano d’emergenza, servizio di salvataggio e di sicurezza

1L’impresa di navigazione deve disporre di un piano d’emergenza adeguato che consenta di garantire che in caso di evento sul battello le persone a bordo possono essere, in ogni momento, portate tempestivamente al sicuro. Se per attuarlo sono necessari servizi d’intervento, il piano d’emergenza deve essere convenuto con tali servizi.

2Per quanto compatibile con la sicurezza del proprio battello, il conducente del battello deve prestare immediatamente aiuto quando sente segnali di soccorso o constata che un altro battello o un’altra persona si trova in difficoltà.