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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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747.201.7 Ordinanza sulla costruzione dei battelli

3L’impresa di navigazione è tenuta ad istruire il personale di navigazione sul servizio di salvataggio e di sicurezza, ad eseguire regolarmente esercitazioni e a registrare la data, i partecipanti, il genere e la durata dell’esercitazione.

4Il DATEC disciplina il servizio di salvataggio e di sicurezza, compreso il ricorso a servizi d’intervento esterni.

Art. 49 Principio

Le imprese di navigazione devono provvedere alla manutenzione e al rinnovamento dei loro battelli, delle installazioni, dell'attrezzatura e dell'infrastruttura in modo che la sicurezza d’esercizio sia garantita in ogni momento.

Art. 49a Ricorso a terzi

1Se non dispone delle conoscenze o delle installazioni e degli apparecchi necessari a eseguire determinati lavori di manutenzione, l’impresa di navigazione delega la manutenzione dei battelli e dell’infrastruttura a terzi di comprovata competenza professionale.

2L’impresa di navigazione è responsabile della manutenzione. In particolare, deve essere informata sullo stato dei lavori di manutenzione.

3Se la pianificazione, l’esecuzione o la sorveglianza della manutenzione effettuata internamente all’impresa non soddisfano i requisiti, l’autorità competente può ordinare di ricorrere a terzi.

Art. 50 Controlli, ispezioni e libro di bordo

1

Le imprese di navigazione provvedono affinché le ispezioni e i controlli prescritti siano eseguiti per tempo e conformemente alle norme tecniche.

2

Per ogni battello di un’impresa di navigazione deve essere tenuto un libro di bordo nel quale occorre specificare:

a. i risultati delle ispezioni e dei controlli prescritti;

b. i lavori di manutenzione e rinnovazioni; e

c. i guasti tecnici occorsi nel corso dell’esercizio e i provvedimenti attuati.

3

Il DATEC stabilisce i requisiti minimi relativi ai termini, al genere e alla portata delle ispezioni e dei controlli periodici dei battelli, delle installazioni, dell’attrezzatura e dell’infrastruttura.

Art. 51 Provvedimenti in caso di sicurezza insufficiente

1

Le imprese di navigazione devono ritirare dalla circolazione i battelli che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.

2

Le imprese di navigazione non possono continuare ad utilizzare impianti d’approdo che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.